Tributario
06 | 05 | 2022
La presunzione di imputazione di ricavo per i versamenti e i prelevamenti risultanti dalla documentazione bancaria
Carol Gabriella Maritato
Con ordinanza n. 14353 del 6 maggio 2022, la sezione
tributaria della Corte di Cassazione è tornata sulla tematica delle operazioni
risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture
contabili
Dispone in proposito l’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di movimentazioni finanziarie, nella formulazione pro-tempore, «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le movimentazioni bancarie possono essere oggetto di accertamento presuntivo di maggiori ricavi, ove non vi sia indicazione del beneficiario, sul presupposto che tali operazioni non risultino dalle scritture contabili (Cass. civ., sez. V, 9 giugno 2020, n. 10973), in quanto l'art. 32 cit., al pari dell'art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari» (Cass. civ., sez. V, 4 aprile 2022, n. 10712; conf. Cass. civ., sez. V, 5 luglio 2021, n. 18965; Cass. civ., sez. V, 18 febbraio 2021, n. 4332; Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27634; Cass. civ., sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21707; Cass. civ., sez. V, 26 giugno 2020, n. 12820; Cass., civ., sez. V, 14 gennaio 2020, n. 432; Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2019, n. 714).
La ratio di tale norma riposa sul presupposto che le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili siano state utilizzate dalla società contribuente per attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito. Il presupposto per la ripresa a imposizione, secondo il disposto dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, di operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie è, pertanto, la mancata annotazione delle movimentazioni bancarie attenzionate dall’Ufficio tra le registrazioni contabili (annotazioni su libro giornale, sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva). È in base a tale mancata corrispondenza che insorge l’imputazione presuntiva a compensi dei prelievi (presuntivamente ascrivibili a costi per acquisti e, quindi, presunzione normativa di successivo ricavo non dichiarato destinato ad attività di impresa: Corte cost., 8 giugno 2005, n. 225) e dei versamenti (presuntivamente ascrivibili a ricavi non dichiarati), per i quali non si disponga di documentazione giustificativa. La presunzione di imputazione di ricavo per i versamenti e i prelevamenti risultanti dalla documentazione bancaria è, pertanto, fondata sul presupposto del mancato riscontro in contabilità delle movimentazioni stesse, che il contribuente può vincere provando che le operazioni siano registrate in contabilità o che non abbiano rilevanza reddituale, indicandone i beneficiari (Cass. civ., sez. V, 24 luglio 2012, n. 13036), dando così la prova di avere tenuto conto delle somme oggetto delle movimentazioni ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta, utilizzando i «prelevamenti per pagare determinati beneficiari, oppure fornendo la prova analitica della eventuale "irrilevanza" di quei movimenti, perciò riferibile al singolo movimento bancario» (Cass. civ., sez. V, 9 agosto 2016, n. 16686). L’inattendibilità (complessiva) della contabilità, se coerente con l’accertamento della legittimità di un accertamento induttivo puro, non è richiesto dalla norma di cui all’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, che invece impone al contribuente di dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2021, n. 6405; Cass. civ., sez. VI, 5 maggio 2017, n. 11102; Cass. civ., sez. V, 29 luglio 2016, n. 15857; Cass. civ., sez. V, 4 agosto 2010, n. 18081). A questo onere della prova corrisponde un preciso obbligo del giudice del merito di verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. civ., sez. V, 27 luglio 2021, n. 21546; Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass. civ., sez. V, 20 settembre 2017, n. 21800), compito che non può ritenersi assolto da un generico disconoscimento della contabilità nel suo complesso, pena la falsa applicazione della norma in oggetto. Al termine, la Suprema corte, ha enunciato il seguente principio di diritto: «L'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali».
Riferimenti Normativi: