libero accesso

Diritto processuale penale

Giudizio

19 | 07 | 2021

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27892 del 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la delicata questione del valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Costituisce orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità – previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Tale verifica, in tal caso, deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461).

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, deve indicare le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2014, n. 1666); qualora, poi, risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135).

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.

Se ne deduce che, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall'orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall'esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo. 

Con particolare riferimento alla valutazione della prova in ordine al reato di lesioni personali, conclude la Suprema Corte, è congruamente motivata la sentenza di condanna che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 12 c.p.p.
  • Art. 90 c.p.p.
  • Art. 192 c.p.p.