Diritto processuale penale
Giudizio
19 | 07 | 2021
Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27892 del 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021),
la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la
delicata questione del valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa.
Costituisce orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza
di legittimità, quello secondo cui le dichiarazioni della persona offesa
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di
penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti
della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art.
192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato
del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma
dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che
ne confermano l'attendibilità – previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità
intrinseca del suo racconto.
Tale verifica, in tal caso, deve essere più penetrante e rigorosa
rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di
prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva
e soggettiva (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461).
Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni
con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte
civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui
soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Cass.
pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).
Il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie
della persona offesa, deve indicare le emergenze processuali determinanti per
la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione
dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Cass. pen.,
sez. V, 8 luglio 2014, n. 1666); qualora, poi, risulti opportuna l'acquisizione
di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo
a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in
autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass.
pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135).
Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso
elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona
offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio
obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la
narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro
estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di
giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla
attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione,
costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi
di segno contrario.
Se ne deduce che, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall'orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall'esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo.
Con particolare riferimento alla valutazione della prova in ordine al reato di lesioni personali, conclude la Suprema Corte, è congruamente motivata la sentenza di condanna che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa.
Riferimenti Normativi: