Diritto processuale penale
Prove
06 | 05 | 2022
«Droga parlata» e associazioni finalizzate al narcotraffico: la prova può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18245 del 24 marzo 2022 (dep. 6 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta in merito alla c.d. "droga parlata".
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192., comma 2, c.p.p., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2017, n. 27434).
Come si vede, il richiamo all'art. 192, comma 2, c.p.p. e non al successivo comma della medesima norma, rende chiaro che non è ritenuta necessaria l'acquisizione di un riscontro estrinseco, ma solo di una motivazione convincente, idonea ad escludere ipotesi alternative degne di una qualche plausibilità.
E tanto perché, le intercettazioni telefoniche ed ancor più quelle di tipo "ambientale", vengono ritenute, in generale, prove dotate di intrinseca e sufficiente attendibilità, per il fatto che gli interlocutori non sono consapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e diretto forniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti, caratteristiche che, al contrario, non possono ravvisarsi nelle dichiarazioni di correo, che necessitano di un controllo e di un vaglio ancora più stringente, il quale necessita, ex art. 192, comma 3, c.p.p. di essere effettuato "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2012, n. 8033).
Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 46301).
Dunque, conclude la Suprema Corte, il fatto la prova del reato sia stata tratta dal contenuto di intercettazioni, non è aspetto che può destare perplessità in diritto, avuto riguardo a quanto si è detto a proposito della cosiddetta "droga parlata", da intendersi esteso, in linea con la giurisprudenza di legittimità, anche alla prova della sussistenza di una organizzazione criminosa ex art. 74, d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.
In tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2015, n. 11655).
Riferimenti Normativi: