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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

19 | 07 | 2021

Gli oneri a carico del portatore dei titoli cambiari nella procedura di concordato preventivo

Valerio de Gioia

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 19 luglio 2021, n. 20624, ha chiarito la portata applicativa dell’art. 66, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 (Legga cambiaria) in relazione alla procedura di concordato preventivo.

Non vi è dubbio che gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari (proposizione dell'azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato), per l'esercizio dell'azione causale di cui all'art. 66 cit. rispondano alla duplice esigenza di tutelare il debitore convenuto (condannato a pagare in base all'azione causale) contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettantigli.

Proprio allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l’azione causale mediante l’insinuazione allo stato passivo nell’ambito della procedura fallimentare – in ordine al carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo si veda Cass. civ., sez. VI, ord. 20 febbraio 2020, n. 4506 –, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi degli artt. 66, cit. e 58, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 del 1933 (Legge assegni), essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso (Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2019, n. 16109; Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2016, n. 22847).

Non vi è dubbio che l’esigenza di tutela del debitore cambiario sussista (negli stessi termini in cui tale necessità è stata affermata nella procedura fallimentare) anche in caso di procedura di concordato preventivo, allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale: in tale eventualità, non imporre al portatore del titolo l’onere di offrire la restituzione dei titoli cambiari – solo perché, difettando nella procedura di concordato una fase appositamente deputata all’accertamento giudiziale dei crediti, il creditore non esercita formalmente un’azione causale nei termini di cui all’art. 66 cit. –, vorrebbe dire esporre irragionevolmente il debitore proponente al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e di non poter esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettantigli.

Si rende necessaria, pertanto, un’interpretazione estensiva dell’art. 66, Legge cambiaria, nel senso che deve imporsi al portatore del titolo l’offerta di restituzione del medesimo e il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un’azione causale, ma quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale (mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l’omologa del concordato) nell’ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo. 

Sulla scorta di quanto esposto, la Suprema Corte, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall’art. 66, Legge cambiaria, non solo se eserciti l’azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell’ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 66, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 (Legge cambiaria)
  • 58, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 del 1933 (Legge assegni)