Diritto penale
Delitti
05 | 05 | 2022
Il tentativo nel delitto di commercio o somministrazione di medicinali guasti
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18002 del 22 febbraio 2022 (dep. 5 maggio 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti nella forma tentata, ribadendo altresì alcuni principi generali in tema di tentativo.
L'art. 443 c.p., rubricato «commercio o somministrazione di medicinali guasti», punisce il fatto di colui il quale «detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti».
Benché un primo orientamento consideri le nozioni di «commercio e somministrazione» come un'endiadi e ritenga, pertanto, equivalenti la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali guasti, siccome entrambe idonee a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2015, n. 7311), altro indirizzo ritiene invece che la detenzione per la somministrazione di farmaci scaduti non integri l'ipotesi consumata.
Ciò in ragione del tenore testuale della previsione, che fa riferimento «alla detenzione per il commercio, alla messa in commercio ed alla somministrazione» di tali medicinali, di tal che la mera detenzione per la somministrazione, alla luce dei principi di legalità e tassatività della norma penale, può integrare unicamente l'ipotesi del tentativo ove essa configuri atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale (Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 24704).
Va altresì ricordato che il delitto tentato ricorre, ai sensi dell'art. 56 c.p., nel caso in cui l'agente abbia posto in essere «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a cagionare un determinato risultato offensivo. I due requisiti della «idoneità degli atti» e della «direzione non equivoca» degli atti vengono ricostruiti, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo ormai consolidate coordinate sistematico-interpretative. La prima nozione rinvia alla capacità della condotta posta in essere dall'agente di realizzare il risultato tipico, costituito dal reato consumato; capacità che viene valutata alla stregua del paradigma della cd. prognosi postuma a base parziale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale frangente, la verificazione del risultato tipico voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2013, n. 32851). Quanto, poi, alla direzione non equivoca degli atti, la giurisprudenza più recente ritiene che la nozione in parola postuli la realizzazione non già di atti esecutivi veri e propri, quanto piuttosto di quegli atti che, pur eventualmente classificabili come preparatori, facciano, comunque, fondatamente ritenere che l'agente, avendo maturato uno specifico proposito criminoso e avendo definitivamente approntato il relativo piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo (Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2016, n. 725264); di tal che l'azione, in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'iter criminis, abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato (Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2011, n. 36422), salvo che si verifichino eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dello stesso agente, che ne impediscano la realizzazione (Cass. pen., sez. V, Sez. 5, n. 18981).
Pertanto, ai fini dell'accertamento della idoneità e direzione non equivoca degli atti è necessario verificare, innanzitutto, quale sia il proposito criminoso dell'agente, onde stabilire, in seconda battuta, la capacità della condotta di determinare l'esposizione a pericolo del bene giuridico, in particolare, per quanto qui di rilievo, il grado di sviluppo della condotta, tale da poter esprimere, in termini oggettivi, la proiezione verso il risultato offensivo. In tale prospettiva, va, peraltro, ribadito che la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude la compatibilità tra il requisito della direzione non equivoca degli atti, proprio del delitto tentato, e l'accettazione dell'evento, propria del dolo eventuale (Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 14342).
Riferimenti Normativi: