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Diritto civile

Tutela dei Diritti

05 | 05 | 2022

Ennesima condanna per l’Italia sul caso Ilva

Denise Campagna

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 5 maggio 2022, ha condannato l’Italia per aver violato gli artt. 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e il diritto a un ricorso effettivo.

Il caso ha riguardato le emissioni inquinanti prodotte dall’acciaieria “Ilva” – operante nella città di Taranto – e i loro effetti sulla salute della popolazione locale. I ricorrenti, residenti a Taranto, sono o sono stati impiegati presso tale stabilimento. Ai sensi degli artt. 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti si sono lamentati del fatto che lo Stato non ha adottato misure legali e regolamentari per proteggere la loro salute e l'ambiente e non ha fornito loro informazioni sull'inquinamento e sui relativi rischi per la loro salute. Invocando l’art. 13 della Convenzione, i ricorrenti hanno anche sostenuto di aver subito una violazione del loro diritto ad un ricorso effettivo.

I principi generali sui danni all’ambiente che possono incidere sul benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza Cordella e altri c. Italia (n. 54414/13 e 54262/15, §§ 9-91, 24 gennaio 2019), nella quale la Corte Europea ha concluso che la gestione da parte delle autorità nazionali delle problematiche ambientali relative all'attività produttiva dell'azienda Ilva di Taranto è ad un punto morto, rilevando altresì  il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale pericoloso per la salute dei ricorrenti e, più in generale, dell'intera popolazione residente nelle aree a rischio. Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che le autorità nazionali non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e che il giusto equilibrio tra gli interessi degli stessi a non subire gravi danni all'ambiente, che potessero incidere sul loro benessere e sulla loro vita privata, e l'interesse della società nel suo insieme non è mai stato trovato. Pertanto, era già stata accertata una violazione dell’art. 8 della Convenzione in casi analoghi. La Corte ha inoltre ritenuto che nessuna azione penale, civile o amministrativa potesse raggiungere l'obiettivo delle persone interessate di ottenere la bonifica dell'area colpita e che anche l'art. 13 della Convenzione fosse stato violato.

Nel caso di specie, dopo aver esaminato tutte le prove ad essa sottoposte, la Corte non ha rilevato alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a pervenire a una diversa conclusione sulla fondatezza delle doglianze dei ricorrenti. È stato sottolineato che la procedura esecutiva relativa alla sentenza Cordella e altri c. Italia è pendente dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa: le autorità nazionali non hanno fornito informazioni precise circa l'effettiva attuazione del piano ambientale individuato, elemento essenziale affinché il funzionamento dell'acciaieria non rappresenti più un rischio per la salute dei lavoratori e dei cittadini. Al riguardo, è stato ribadito che i lavori di bonifica dello stabilimento e del territorio interessato dall'inquinamento ambientale sono urgenti e prioritari e che detto piano ambientale, contenente l'indicazione delle misure e le azioni necessarie per garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, deve essere attuato quanto prima.

Alla luce della sua significativa giurisprudenza in materia, la Corte Europea ha dunque concluso che il diritto al rispetto della vita privata e il diritto a un ricorso effettivo dei ricorrenti sono stati violati anche in questo caso.

 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo