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Diritto amministrativo

05 | 05 | 2022

Concessioni demaniali marittime: illegittima la normativa regionale che deroga al divieto di nuove concessioni nei Comuni sprovvisti di piano di utilizzo del demanio marittimo

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 108 del 5 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

La disposizione impugnata sostituisce l’art. 2, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità), il quale – per l’effetto – così recita: «[a]ttesa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all’amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge».

La disposizione impugnata – consentendo il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo anche nei Comuni che, a distanza di oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 ancora non si sono dotati di piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) – finisce per frustrare gli sforzi, compiuti con le precedenti leggi reg. Siciliana n. 16 dell’11 agosto 2017, n. 1 del 22 febbraio 2019 e n. 32 del 16 dicembre 2020 nella sua versione originaria, di indurre finalmente i Comuni ad avviare i procedimenti di approvazione dei PUDM: sforzi che si imperniavano, in particolare, sul vincolo delle nuove concessioni al rispetto, quanto meno, del PUDM già adottato dal Comune, ancorché non ancora definitivamente approvato dall’Assessorato regionale competente.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che i piani in parola costituiscano strumenti settoriali «destinat[i] ad assolvere, nella prospettiva della migliore gestione del demanio marittimo d’interesse turistico-ricreativo, ad una funzione schiettamente programmatoria» delle concessioni demaniali, al fine di «rendere compatibile l’offerta dei servizi turistici con le esigenze della salvaguardia e della valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde consentirne uno sfruttamento equilibrato ed ecosostenibile» (Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2005, n. 3267).

Tali piani svolgono dunque un’essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, garantendone tra l’altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera pari, secondo quanto previsto dalla stessa legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, al cinquanta per cento del litorale.

Inoltre, non è senza significato che la giurisprudenza amministrativa attribuisca alla valutazione ambientale strategica (VAS), cui i PUDM sono preventivamente sottoposti, anche la funzione di ponderare gli effetti sul paesaggio che l’attività antropica oggetto di pianificazione può comportare (TAR Toscana, sez. I, 28 dicembre 2016, n. 1874; TAR Marche, sez. I, 6 marzo 2014, n. 291).

E dunque, una disposizione che – come il comma 1-bis dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020, come modificato dalla disposizione in questa sede impugnata – preveda, in deroga al divieto di nuove concessioni nei Comuni siciliani ancora sprovvisti di PUDM già imposto dalla legislazione precedente a partire dal 31 dicembre 2020, la possibilità di continuare a rilasciarle anche in seguito, ha l’effetto di eliminare un importante incentivo per i Comuni ad avviare il relativo procedimento di approvazione; e determina, conseguentemente, un abbassamento del livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio nei Comuni costieri rispetto a quanto già in precedenza assicurato dalla stessa legislazione regionale previgente.

La disposizione impugnata, conclude la Consulta, assicura esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi riconducibili al raggio di tutela dell’art. 9 Cost., in funzione dei quali la stessa legislazione regionale impone ai Comuni l’obbligo di dotarsi di PUDM.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 9 Cost.
  • Art. 3, l. Reg. Siciliana 21 luglio 2021, n. 17