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Diritto penale

Delitti

04 | 05 | 2022

L’esercizio del diritto di difesa non esclude il delitto di calunnia

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 17705 del 31 gennaio 2022 (dep. 4 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione si è interrogata sulla configurabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di difesa in relazione al delitto di calunnia di cui all’art. 368 c.p.

Secondo un primo orientamento, in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, in fatti penalmente illeciti, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell’imputazione, secondo un rapporto di stretta connessione funzionale tra l'accusa formulata dall’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità, nel senso dell'assenza di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito (Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2018, n. 40886).

Altro orientamento (Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 14761) ritiene al contrario, in tema di rapporto tra diritto di difesa ed accuse calunniose, che l’imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare genericamente, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire l’insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore - di cui pure conosce l’innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto.

In riferimento al delitto di calunnia, il legislatore ha espressamente escluso l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, c.p. in considerazione degli interessi che la commissione di tale reato lede, potendosi attraverso la sua commissione, ad un tempo, intralciare la corretta amministrazione della giustizia e porre in pericolo la libertà e l’onore di persone che il soggetto sa essere innocenti rispetto all’accusa nei loro confronti formulata (Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2010, n. n. 21789).

Proprio tale esclusione, prevista da una disposizione speciale operante soltanto in riferimento ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, consente di ritenere, in adesione al secondo degli indicati orientamenti, che nessuno spazio residui per l’operatività dell’esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p., nei casi in cui, sia pure nell’esercizio di tale diritto, sia stato commesso il delitto di calunnia, ovvero in cui l’imputato (lungi dal limitarsi ad una mera e generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa) si sia difeso accusando specificamente terzi di aver commesso reati dai quali li sappia innocenti.

Invero, l’esclusione del delitto di calunnia dal novero di quelli in relazione ai quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 384, comma 1 c.p., prevista dalla predetta disposizione speciale, comporta all’evidenza che, con specifico riferimento al delitto di calunnia, l’esercizio del diritto di difesa (che porti il soggetto agente ad incolpare falsamente un terzo di reati dai quali Io sappia innocente) non faccia mai venir meno la colpevolezza dell’agente, ed, a fortiori, l’antigiuridicità della condotta (poiché, se questa mancasse, non vi sarebbe motivo per prevedere che non venga comunque meno la colpevolezza, essendo quest’ultima verifica necessariamente e logicamente successiva).

Nessuno spazio residua, pertanto, per l’operatività della disposizione generale di cui all’art. 51, comma 1, prima parte, c.p., che inciderebbe suIl’antigiuridicità della condotta.

In generale, infatti, l’esercizio del diritto scrimina soltanto nei limiti entro i quali esso possa ritenersi legittimo, “essendo necessario che l’attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione” (Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2006, n. 32009). L’esercizio scriminante del diritto incontra, infatti, limiti che vanno desunti dalla sua stessa fonte, oltre che dall’intero ordinamento: quando tali limiti sono superati, sono configurabili ipotesi di abuso del diritto, ed il comportamento dell’agente esula dall’ambito consentito dall’art. 51 c.p.