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Diritto processuale penale

Atti

04 | 05 | 2022

Notifica al difensore via PEC valida in caso di «casella piena» dell’account del professionista

Riccardo Radi

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17061 del 6 aprile 2022, depositata il 3 maggio 2022, ha stabilito che la notifica al difensore è valida anche se non perfezionata per cause dipendenti e derivanti da condotte e scelte del professionista.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'avviso - inviato via PEC all'indirizzo del difensore - è giunto indietro con la dizione "casella piena" e quindi depositato in cancelleria come previsto dall'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.

Va ricordato che, in ambito penale, l'utilizzo della posta elettronica certificata è stato previsto - in un primo momento - dall'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 ("Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia"), convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Successivamente, con l'art. 16, comma 4, L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stato previsto che le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale vengano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione a la ricezione dei documenti informatici.

Inoltre, con l'entrata in vigore dei DD.LL. 185/2008 e 179/2012 sono state disciplinate le modalità di esecuzione delle notificazioni agli avvocati e, per quanto rileva in questa sede, al difensore dell'imputato nel processo penale. Ai sensi del D.L. 185/2008, così come successivamente modificato e integrato, gli iscritti agli ordini professionali, tra cui gli avvocati, sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata e a comunicare l'indirizzo all'ordine professionale di appartenenza.

Presso tale casella PEC sono effettuate tutte le notifiche al professionista.

L'art. 16, comma 6, del D.L. 179/2012 prevede inoltre che "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario" (così art. 16, comma 6, D.L. 179/2012. Cfr., sul punto, Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2019, n. 41697; Cass. pen., sez. V, 13 settembre 2018, n. 45384; Cass. pen., sez. III, 24 novembre 2017, n. 54141).

In punto di fatto risulta che la notifica via PEC è stata regolarmente inviata, che la stessa risulta non essere andata a buon fine in quanto l'account di destinazione non permetteva la ricezione di ulteriori messaggi.

La dizione "casella piena" è stata logicamente considerata come fatto imputabile al titolare dell'account in quanto il mancato scaricamento dei messaggi e comunque i limiti contrattuali connessi allo spazio disponibile per la ricezione di atti risultavano derivare da condotte e scelte del difensore medesimo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 148 c.p.p.
  • Art. 149 c.p.p.
  • Art. 150 c.p.p.
  • Art. 151 c.p.p.
  • Art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193
  • L. 22 febbraio 2010, n. 24
  • L. 18 ottobre 2012, n. 179