Diritto processuale penale
Impugnazione
03 | 05 | 2022
Alle Sezioni Unite l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello in caso di prescrizione del reato
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 17439 del 14 aprile 2022 (dep. 3 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite penali la seguente questione di diritto: “se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l’estinzione per prescrizione del reato, maturata anteriormente la pronuncia di secondo grado”.
Il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema, prima della riforma introdotta con la L. n. 103 del 23 gennaio 2017, è stato risolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18953 del 25 febbraio 2016, le quali, chiamate a decidere «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero potessero costituire una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile», hanno escluso che, nel rito del “patteggiamento” regolato dagli artt. 444 ss. c.p.p., la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, possano, di per sé, valere come rinuncia, restando all’inverso prioritaria la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p., tra cui l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione; verifica da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base delle risultanze processuali.
Si è così affermato un orientamento che, in conformità a quanto espresso dalle Sezioni Unite, ha ritenuto che i principi indicati in detta sentenza devono valere anche per l’istituto del concordato in appello, introdotto con la novella del 2017, con conseguente superamento dell'indirizzo esegetico, sostenuto con riguardo al precedente istituto di cui all’art. 599, comma 4, c.p.p., secondo il quale, dopo la definizione concordata della pena in appello, non poteva essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine fosse decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui fosse decorso successivamente ad essa (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 3391). Questo perché la definizione concordata della pena in appello, conseguente al previo accordo delle parti sui relativi motivi, non può implicare la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, non essendo equiparabile alla rinuncia espressa, richiesta dall’art. 157, comma 7, c.p. - norma di stretta interpretazione in considerazione delle sue ricadute sulla sfera di libertà del soggetto rinunciante - una manifestazione di volontà orientata a tutt'altri fini. Secondo questo indirizzo, pur dopo l’esito processuale di cui all’art. 599-bis c.p.p., deve ritenersi consentito dedurre, mediante ricorso per cassazione, l’estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello e la causa estintiva erroneamente non sia stata dichiarata dal giudice medesimo.
Non è mancato però chi, partendo dal presupposto che la riforma del 2017 ha profondamente inciso sulla materia del controllo dell'osservanza delle condizioni di legalità della sentenza di patteggiamento e di concordato, attribuendo una valenza preponderante alla natura negoziale dell’istituto, basato sulla manifestazione di volontà dell'imputato, limitando il ricorso per cassazione ai soli casi indicati nell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., ha ritenuto non deducibile con il ricorso per cassazione la mancata declaratoria di prescrizione da parte del giudice di merito.
Si è, dunque, affermato che in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata (Cass. pen., sez. V, 20 settembre 2019, n. 4709).
L’esistenza di tale contrasto giurisprudenziale ha reso, dunque, necessaria, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Riferimenti Normativi: