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Diritto penale

Reati in generale

03 | 05 | 2022

Stupefacenti e confisca ex art. 240 c.p. delle somme di denaro

Riccardo Radi

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17119 del 3 novembre 2021, depositata il 2 maggio 2022, ha stabilito che la contestazione della condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente (al fine di cederla) preclude la confisca delle somme di denaro rinvenute in possesso all’imputato perché risulta assente un nesso di pertinenzialità con l’attività illecita contestata, tanto più se si considera che non sono comunque confiscabili le somme provenienti da precedenti diverse cessione di droga.

La corte di merito aveva disposto la confisca ex art. 240 c.p., relativamente non solo allo strumentario utile per il taglio e il confezionamento della droga ma anche al denaro e ai titoli di credito sequestrati ritenendoli profitto del reato, senza sviluppare una argomentazione al riguardo. Sulla richiesta di revoca della confisca la Corte di appello non si è pronunciata, limitandosi a confermare la decisione del Tribunale.

La cassazione ha ribadito che può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).

Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che il denaro e gli assegni costituissero il ricavo delle cessioni già operate e che la sostanza che l'imputato poteva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi. 

Tuttavia, le somme in oggetto non possono dirsi "strumento" o "prodotto" o "profitto" del reato per il quale è stato condannato perché il ricorrente è imputato di detenzione illecita (al fine di cederla) ma non di cessione di sostanza stupefacente.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 240 c.p.