Diritto civile
Obbligazioni
03 | 05 | 2022
La responsabilità della banca negoziatrice nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 13969 del 3 maggio 2022, la sesta sezione
civile, prima sottosezione, della Corte di Cassazione è tornata sulla
responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno.
Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 21 maggio 2018, n.
12477), nell'esaminare la regola fissata nell'art. 43, R.D. 21 dicembre 1933,
n. 1736 (legge assegni), ha ribadito il principio per cui la responsabilità
della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo
portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso,
ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie di «contatto qualificato»)
e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale
ex art. 1176, comma 2, c.c., con esclusione di ogni riferimento al canone della
responsabilità oggettiva; questa responsabilità della banca negoziatrice fa specifico
riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa - che
viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine
dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel
circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la
circolazione e l'incasso. La banca negoziatrice chiamata a rispondere, ex art.
43, comma 2, L.A., del danno derivato – per errore nell'identificazione del
legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di
traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa
dall'effettivo beneficiario, è quindi ammessa a provare che l'inadempimento non
le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza
richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c..
La diligenza professionale richiesta deve essere individuata
ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da
riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come
espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards"
valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi,
compongono il diritto vivente. E nell’attribuire contenuto all’obbligo di
diligenza professionale dell’istituto di credito a cui sia presentato per
l’incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non
legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità
della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il
prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non
scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente
– in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), D.L.vo
21 novembre 2007, n. 231 – stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di
credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni
possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass.
3649/2021).
Né rientra nei parametri di diligenza professionale in discorso la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva; una simile regola prudenziale di condotta non si rinviene neppure negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/2019).
La Corte di merito, nel caso sottoposto al suo esame, dopo aver ricordato che la società era ammessa a provare che l’inadempimento non era ad essa imputabile, ha ritenuto che risultasse dimostrato che il pagamento fosse avvenuto a chi si presentava legittimato senza colpa della banca negoziatrice, dato che il personale di quest’ultima aveva identificato il prenditore (a mezzo della patente di guida e del codice fiscale, di cui non era tenuta a controllare l’autenticità), aveva versato l’importo dell’assegno su un libretto nominativo intestato allo stessa persona ed aveva verificato, prima dell’incasso, la mancata inclusione del titolo nell’elenco degli assegni oggetto di furto. Simili valutazioni si ispirano ai parametri di diligenza professionale fissati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza evocata. La valorizzazione delle circostanze di causa in funzione dell’applicazione di tali parametri risponde poi a un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito.
Riferimenti Normativi: