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Diritto processuale penale

Misure cautelari

03 | 05 | 2022

Delitti con violenza alla persona: le Sezioni Unite sulla notifica alla p.o. della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 17156 del 30 settembre 2021 (dep. 3 maggio 2022), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio”; “in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente”.

L'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. (aggiunto dall'art. 14 D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate») - norma secondo cui, se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura con altra meno afflittiva o di sua applicazione con modalità meno gravose, avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari, non è presentata in udienza il giudice «ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste» - è stato oggetto di modifica legislativa attuatasi, con il suddetto D.L., con l'aggiunta di un secondo periodo che ha introdotto il nuovo istituto della notifica obbligatoria dell'indicata richiesta, ove pertinente alle «misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter [...] a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità». L'aggiunta di un secondo periodo di analogo contenuto ha riguardato anche il terzo comma dello stesso art. 299, che prevede la notifica della richiesta di revoca o di sostituzione delle indicate misure, non proposta in sede di interrogatorio di garanzia e presentata, a differenza di quella di cui al comma 4-bis, prima della chiusura delle indagini preliminari.

In particolare, quanto alla prima questione, ferma restando la norma generale in tema di facoltà della persona offesa di nominare un difensore e di diritto della stessa alla informazione in ordine ai propri diritti, la Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. debba essere letto in relazione con l'art. 90-bis c.p.p., del quale condivide l'omologa ratio.

Quest'ultima norma enuncia, invero, plurimi obblighi informativi "preventivi" ovvero "preliminari", da adempiersi, nell'ambito del procedimento penale, nei confronti della persona offesa «sin dal [suo] primo contatto con l'autorità procedente», cui possono conseguire determinate iniziative partecipative processuali della stessa. L'art. 299, comma 4-bis, prevede, a sua volta, un obbligo informativo "preventivo" ovvero "preliminare" verso la persona offesa, gravante sulla parte richiedente la revoca o la sostituzione di una delle misure cautelari elencate, applicate in procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona, in vista dell'esercizio da parte della persona offesa del suo diritto alla partecipazione alla vicenda cautelare e all'interlocuzione, anche con la presentazione di memorie (in ogni caso, sempre possibile in ogni stato e grado del procedimento ex art. 90, comma 1, c.p.p.), nel sub procedimento cautelare. Nel ragionevole coordinamento delle norme, demandato all'interprete, emerge che la seconda previsione si pone come integrativa della prima, in quanto introduce, in attinenza a una fase incidentale ed eventuale, une regola informativa specifica e aggiuntiva rispetto a quella generale contenuta nell'art. 90-bis, la cui applicazione rimane, pertanto, presupposta.

L'apprezzamento del diritto informativo/partecipativo della persona offesa non può, invero, essere scisso da quello contrapposto dell'imputato, anche assistito da presunzione di innocenza, che è di difesa e in fatto volto a vedere risolta in senso migliorativo e in durata ragionevole la sua posizione cautelare, che riflette la sua libertà personale.

L'opzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte, nel contemperamento degli interessi opposti, correla il diritto informativo della persona offesa, funzionale a quello partecipativo, alla manifestazione di un effettivo interesse, esplicato con gli adempimenti detti, alla partecipazione anche al sub-procedimento cautelare, appare, di certo, compatibile con i precetti costituzionali, oltre che conforme ai canoni interpretativi emergenti dal diritto comunitario.