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Tributario

16 | 07 | 2021

Il trust c.d. autodichiarato non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 20408 del 16 luglio 2021, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha escluso che la costituzione del trust autodichiarato integri un autonomo e sufficiente presupposto impositivo.

Il trust è un negozio giuridico – normalmente unilaterale, cui si affiancano spesso uno o più atti dispositivi – fondato sul rapporto tra disponente e trustee (persona di fiducia). Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, dei beni o diritti a favore del trustee; quest'ultimo li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. Il negozio, quindi, è, caratterizzato da una doppia proprietà (dual ownership), l'una ai fini dell'amministrazione, in capo al trustee, e l'altra ai fini del godimento, in capo al beneficiario.

Il trust autodichiarato è una particolare fattispecie di trust in cui il disponente e il trustee coincidono: il disponente, pertanto, non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio; la segregazione, quindi, si verifica all'interno del patrimonio del disponente, senza che vi sia alcun trasferimento di beni.

Secondo la giurisprudenza recentemente consolidatasi, l'istituzione di un trust c.d. autodichiarato – con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente – i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa; ciò in quanto la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. civ., sez. trib., 24 ottobre 2016, n. 21614).

Si è, infatti, affermato che la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, D.L.vo 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (Cass. civ., sez. trib., 23 aprile 2020, n. 8082).

Il trust autodichiarato, dunque, sempre per la mancanza di trasferimento di beni, non può essere soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni poiché manca il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni e diritti. Ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, quest'ultima deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non arbitrio, posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza (Corte Cost. 28 novembre 2008, n. 394).

Nel caso di specie, coincidendo la figura del disponente e del trustee con la possibilità che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti: con il trust autodichiarato il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti o anche sé stesso, se ancora in vita al momento della scadenza. 

La Suprema Corte ha anche spiegato che la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, D.L.vo 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2, D.L.vo 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286