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Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

02 | 05 | 2022

Sospensione dei termini feriali nelle procedure esecutive

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 13797 del 2 maggio 2022, la sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 7 ottobre 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11111).

Si tratta – come appare evidente – dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass. civ., sez. VI-1, 27 marzo 2017, n. 7824; Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8113; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1123; Cass. pen., sez. VI-3, 3 luglio 2018, n. 17328; Cass. civ., sez. VI-3, 18 dicembre 2019, 18 dicembre 2019, n. 33728) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass. civ. sez. 3III, 18 novembre 2013, n. 25856; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7421; Cass. civ., sez. VI-3, 21 luglio 2020, n. 15449; Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1123; Cass. civ., sez. VI-3, 13 febbraio 2020, n. 3542). 

Secondo l’arresto più sopra richiamato (Cass. n. 11111/2020), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 619 c.p.c.
  • L. 7 ottobre 1969, n. 742