Diritto processuale penale
Impugnazione
28 | 04 | 2022
Le Sezioni Unite sulle statuizioni civili in caso di prescrizione del reato
Giulia Faillaci
Con informazione provvisoria n. 8 del 28 aprile 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno reso noto di aver risolto la seguente questione: “se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili.”
Secondo un primo orientamento, la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata dal giudice di appello, a seguito di prescrizione, in virtù dell’applicazione delle attenuanti generiche o del giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti, comporta l’applicazione dell’art. 578 del codice di rito (Cass. pen., sez. 5, 19 novembre 2008, n. 9092).
La correttezza del suddetto principio, tuttavia, è tutt’altro che pacifica.
Infatti, la giurisprudenza consolidata anche delle Sezioni unite, secondo cui non sussistono i presupposti di operatività dell’art. 578 c.p.p. se la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non opera alcuna distinzione fra i motivi di riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello: un errore di calcolo del tempo necessario a prescrivere ovvero una diversa decisione circa il riconoscimento di una circostanza o la formulazione del giudizio di comparazione adottata ad esito di una valutazione discrezionale.
Nella prassi sono tutt’altro che rari i casi in cui il giudice di appello, in accoglimento di un motivo di gravame, esclusa l’applicazione della recidiva, rilevi che il reato è estinto per prescrizione e che la causa di estinzione, in ragione di detta esclusione, era maturata anteriormente alla pronuncia di primo grado: in presenza delta pace civile si pone |a questione della revoca o meno delle statuizioni civili.
Peraltro, sui poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione chiamato a decidere sull’azione civile, in presenza di estinzione del reato, è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia dl non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell‘art. 578 c.p.p. (Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 182), nella quale si è anche affermato che, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria ai sensi della suddetta norma del codice di rito, il giudice dell’impugnazione penale “non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 c.c.)”.
La decisione appare assai innovativa, considerata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo la quale il potere di cognizione del giudice penale dell’impugnazione, chiamato a decidere sull‘azione civile, riguarda sempre, in via diretta o incidentale, l’illecito penale dal quale deriva la responsabilità civile da danno; ciò comporterebbe anche notevoli ricadute sul piano probatorio, in quanto l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio dì valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità.
Risolvendo il contrasto interpretativo sorto in materia, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.”
Riferimenti Normativi: