Diritto processuale penale
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
30 | 04 | 2022
MAE: gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali del ricercato non costituiscono «forza maggiore» idonea a prorogare i termini di consegna
Federico Radi
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 28 aprile 2022 nella causa C-804/21 PPV (ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) ha stabilito che la nozione di “forza maggiore” che può impedire il rispetto dei termini per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo non comprende gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali del ricercato. Pertanto, quando non è stato consegnato nei termini previsti, l’interessato dev’essere rilasciato e gli “ostacoli giuridici” intrapresi dall’arrestato per opporsi o ritardare la sua consegna non rientrano nella nozione di “forza maggiore” che permetterebbe di non rilasciarlo immediatamente.
L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584/GAI stabilisce le norme applicabili alla consegna dei ricercati con mandato di arresto europeo una volta che la decisione definitiva di consegna di dette persone è stata adottata dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione. Se non è stato consegnato entro brevissimo termine, il ricercato dev’essere rilasciato in forza dell’articolo 23, paragrafo 5. Se la consegna è impedita per causa di forza maggiore, questo termine può essere prorogato in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, a condizione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordino immediatamente una nuova data di consegna.
La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia in esame, ha confermato che l’avvio di azioni legali da parte della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, nel quadro di procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di opporsi alla sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente o avente l’effetto di ritardare detta consegna, non può essere considerato una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, siffatti ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate da detta persona, non integrano gli estremi di un’ipotesi di forza maggiore. Da ciò deriva che i termini di consegna previsti dall’articolo 23 della decisione quadro non possono considerarsi sospesi a causa di procedure pendenti nello Stato membro dell’esecuzione, proposte dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Pertanto, le autorità dello Stato membro dell’esecuzione rimangono obbligate, in via di principio, a consegnare detta persona alle autorità dello Stato membro emittente entro i termini stabiliti.
La Corte ha inoltre constatato che l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione richiesto dall’articolo 23 della decisione quadro, al fine di valutare l’esistenza di un caso di forza maggiore nonché, eventualmente, di fissare una nuova data di consegna, non può essere attribuito a un servizio di polizia dello Stato membro dell’esecuzione, quale l’ufficio centrale di polizia giudiziaria di cui al procedimento principale. Infatti, la costatazione di un caso di forza maggiore da parte dei servizi di polizia dello Stato membro dell’esecuzione, nonché la fissazione di una nuova data di consegna, senza intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non soddisfa i requisiti formali previsti dall’articolo 23 della decisione quadro, e ciò a prescindere dalla realtà materiale di detto caso di forza maggiore. Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini previsti dall’articolo 23 della decisione quadro non possono essere validamente prorogati e, in un caso quale quello di cui al procedimento principale, detti termini devono considerarsi scaduti.
La Corte ha ricordato, infine, che si ricava espressamente dal dettato dell’articolo 23 della decisione quadro che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, qualora si trovi sempre in stato di detenzione, dev’essere rilasciata qualora detti termini siano scaduti. Non è prevista nessuna eccezione a quest’obbligo incombente allo Stato membro dell’esecuzione in una tale ipotesi. In considerazione dell’obbligo incombente allo Stato membro dell’esecuzione di dar seguito alla procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’autorità competente di detto Stato membro ha l’obbligo, in caso di rilascio della persona oggetto di tale mandato, di adottare qualunque misura essa reputi necessaria al fine di evitare la fuga di detta persona, fatta eccezione per misure privative della libertà.