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Diritto processuale penale

Prove

29 | 09 | 2020

I limiti del sindacato giudiziale sull'attendibilità del sapere scientifico nel giudizio penale

Roberta Bruzzone

Con sentenza n. 27115 del 18 giugno 2020 (dep. 29 settembre 2020), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del sindacato giudiziale sull'attendibilità del sapere scientifico nel giudizio penale.

in linea di principio l'ordinamento non vieta il ricorso ad un accertamento basato su metodo scientifico che non è ancora stato riconosciuto come attendibile dalla comunità degli studiosi della materia, ma pretende che i relativi principi teorici siano verificabili nella loro affidabilità tecnico-scientifica e siano verificati nella loro concreta applicazione al caso anche in riferimento alla qualificazione professionale dell'esperto, secondo gli ordinari indici di riscontro.

Il ricorso al sapere scientifico nell'ambito processuale penale si giustifica per la necessità di un apporto di conoscenze che non costituiscono patrimonio del giudice né oggetto di competenze ordinarie diffuse nella collettività e appronta uno strumento indispensabile per l'accertamento degli accadimenti sul piano fattuale.

Il compito del giudice di merito – al quale non è consentito ergersi ad autore della legge scientifica necessari per la pronuncia sulla responsabilità penale, né di arbitro compositore di contrasti tra esperti sul piano del riconoscimento della fondatezza di una teoria rispetto ad altra –, si esplica nella valutazione critica del sapere scientifico introdotto nel processo, da condurre mediante la duplice verifica circa l'affidabilità della tesi che fornisce i criteri inferenziali, propugnata dal perito o dal consulente tecnico e dell'autorità scientifica dell'esperto (Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163; Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2019, n. 45935; Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175; Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786).

Sotto il primo profilo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario fare ricorso ad una pluralità di indici, significativi dell'attendibilità della teoria, come elaborata negli studi che la sostengono, ossia alle basi fattuali sulle quali è condotta la ricerca, all'ampiezza, al rigore e all'oggettività del metodo, al grado di riscontro che i fatti riconoscono alla tesi, alla sua capacità esplicativa, al grado di consenso che riscuote nella comunità scientifica nella consapevolezza che l'adesione unanime di tutti gli studiosi ad una tesi è evento molto raro.

Quanto al secondo, è richiesta la verifica circa l'identità, l'autorevolezza, la qualificazione professionale, l'indipendenza del soggetto che ha condotto la ricerca.

Rispetto alla complessa indagine così tratteggiata, il sindacato esercitabile dalla corte di cassazione non riguarda il giudizio sull'attendibilità del sapere scientifico utilizzato o meno per la decisione giudiziale di merito, ma soltanto la razionalità delle valutazioni espresse in sentenza e la correttezza metodologica che le ha determinate. 

La Suprema Corte ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: in tema di prova scientifica, il giudice può porre a fondamento della propria decisione una teoria non sottoposta al vaglio della comunità scientifica o non ancora accreditata, purché sia documentata la base scientifica dell'indagine condotta, gli studi pregressi, i fondamentali criteri oggettivi e i riscontri fattuali che la supportano, nonché le credenziali di professionalità, qualificazione, indipendenza degli autori.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.
  • Art. 220 c.p.p.
  • Art. 233 c.p.p.