Diritto processuale penale
Misure cautelari
29 | 04 | 2022
Misure cautelari personali: il concreto e attuale pericolo di recidiva
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 16591 del 3 marzo 2022 (dep. 29 aprile 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di misure cautelari personali, con particolare riferimento al requisito del concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati del medesimo genere di quelli contestati, richiesto dall'attuale testo dell'art. 274, comma 1, lett. c),c.p.p.
Per la sussistenza di tale requisito, non occorre che vi siano elementi specifici in ordine a possibili favorevoli occasioni per poter commettere nuovi reati, essendo sufficiente che la personalità dell'agente, le modalità di realizzazione delle condotte, la loro tipologia, il contesto nel quale maturò e venne realizzato il proposito criminoso inducano a ritenere altamente probabile la ripetizione di condotte dello stesso genere, a meno che le condizioni ambientali e di contesto non conducano a escludere tale possibilità (ad esempio per lo sradicarnento dell'autore dei reati dal contesto che ne consentì la realizzazione o per il venir meno di determinate e necessarie condizioni soggettive od oggettive indispensabili per la loro commissione).
Non occorre, cioè, per ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva, che vi siano gli elementi per ritenere probabile la commissione di uno specifico reato, o che si determini una precisa occasione per commetterlo, essendo sufficiente che il pericolo che l'indagato commetta altri reati sia concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), e attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2016, n. 47619, nella quale in motivazione è stato precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; nel medesimo senso Cass. pen., sez. II, 8 settembre 2016, n. 53645; Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2016, n.).
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2020, n. 14840).
Riferimenti Normativi: