Diritto processuale penale
Misure cautelari
29 | 04 | 2022
L'irrevocabilità del sequestro conservativo
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 16796 del 14 gennaio 2022 (dep. 29 aprile 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del sequestro conservativo, misura cautelare reale la cui finalità è quella di impedire che l’imputato - ed eventualmente il responsabile civile, se presente - possa disporre, materialmente e giuridicamente, dei propri beni mobili e immobili, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (art. 316, comma 1, c.p.p.).
L'art. 317 comma 4 c.p.p., espressamente, prevede "gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione". A differenza del sequestro preventivo (art. 321 comma 3, c.p.p.), il codice di rito non prevede testualmente la possibilità di revocare la cautela conservativa qualora vengano a mancare le condizioni di applicabilità.
Si stabilisce, tuttavia, che «il sequestro e revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea» a garantire i crediti relativi alle somme dovute all'erario e al risarcimento dei danni derivanti da reato (art. 319, comma 3, c.p.p.). Allo stesso modo, peraltro, deve provvedere il giudice del riesame, se la cauzione sia offerta con tale mezzo di impugnazione e risulti proporzionata «alle cose sequestrate» (art. 319, comma 2, c.p.p.).
A fronte del detto silenzio normativo, la giurisprudenza di legittimità non ha assunto un orientamento univoco. Secondo indirizzo giurisprudenziale più recente e condivisibile, dall'assenza di una specifica previsione deve desumersi la precisa volontà del legislatore di considerare il sequestro conservativo «irrevocabile».
In tal senso è stato affermato che la misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; con la conseguenza che la mancata impugnazione del relativo provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., preclude la possibilità della sua caducazione da parte del giudice procedente, fino alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione (Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016, n. 44578). D’altra parte, la Corte di Cassazione con, la sentenza n. 21132 del 4 aprile 2017, ha affermato che laddove per alcuni capi non sia più giuridicamente possibile un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile - in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione dichiarata già in primo grado, oggetto di impugnazione da parte dell'imputato ai soli fini di una assoluzione nel merito - potrà ammettersi la revoca, sostanzialmente equiparandosi tale situazione a quella prevista dalla norma.
Tale interpretazione si ricollega alla stretta correlazione fra tale misura cautelare di carattere patrimoniale ed il procedimento principale nel quale si innesta, rientrando nella esclusiva competenza funzionale del giudice del processo principale l'accertamento, con il crisma dell'irrevocabilità, della fondatezza o non dell'imputazione e delle eventuali cause sopravvenute di non punibilità, compresa l'estinzione del reato dedotto nell'imputazione stessa: una volta costituito il vincolo del sequestro conservativo, nel procedimento incidentale non pare possibile dichiarare l'inefficacia della misura in base a decisioni vedenti sul merito dell'imputazione o sull'esistenza di cause sopravvenute di non punibilità.
Questa opzione interpretativa è, del resto, in linea con Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34623, che ha sottolineato come il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, sia "misura irrevocabile".
Riferimenti Normativi: