Diritto processuale penale
28 | 04 | 2022
Rimessione del processo: le «gravi situazioni locali» che turbano il procedimento
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 16542, udienza 2 marzo 2022, depositata il 28 aprile 2022, ha esaminato la questione relativa alla rimessione del processo prevista dall’art. 45 c.p.p.
Lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio), della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili) e della inviolabilità del diritto di difesa (Corte cost., 21 aprile 2006, n. 168) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l'istituto dell'incompatibilità e i rimedi dell'astensione e della ricusazione) ma l'intero ufficio giudiziario al quale appartiene.
Come ha ben spiegato la Corte costituzionale, “siffatto eccezionale presidio” è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra. Tali turbamenti - sia che rilevino sul piano dell'ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio - sono comunque riconducibili all'intervento di "elementi esterni". Questi ultimi - come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità - più che incidere direttamente sul valore della imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda (il "sospetto" di condizionamento non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario), finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un "giusto processo". Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è menzione nell'art. 45 c.p.p., non possono, pertanto, che fondarsi e riflettersi su quello che è il naturale oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato; quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato.
L'istituto ha dunque carattere eccezionale poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue secondo un indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte, “l'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui II pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 c.p.p., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante” (Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2565). Con specifico riferimento alla individuazione delle "grave situazione locale", si è poi ulteriormente precisato che per quest'ultima “deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnorrnità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa” (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2017, n. 24050). Sotto altro profilo, si è inteso altresì porre in evidenza che “i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale” (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2013, n. 15741).
Riferimenti Normativi: