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Diritto penale

Reati in generale

15 | 07 | 2021

Per le Sezioni Unite, l’omicidio commesso a seguito di atti persecutori integra un reato complesso

Giulia Faillaci

Con informazione provvisoria n. 13 del 15 luglio 2021, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha comunicato la soluzione adottata in relazione alla questione se – in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa – i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato, ex art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14916 del 1° marzo 2021 (dep. 20 aprile 2021), aveva rimesso detta questione interpretativa, ravvisando un perdurante contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. 

Secondo un primo orientamento, il delitto di atti persecutori non è assorbito in quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p., non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato (Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2019, n. 20786); per tale impostazione, in quest’ultima previsione normativa, l'elemento aggravatore – a differenza della previsione immediatamente precedente dl cui al n. 5, concernente il delitto di omicidio compiuto "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bls, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies", che allude ad una occasionalità esistente tra i fatti commessi – è di natura soggettiva, essendo incentrato sulla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell'omicidio. Ne consegue che l'elemento aggravatore non appartiene alla condotta e alle sua modalità di commissione e, quindi, non si pone al centro di un rapporto di interferenza tra le fattispecie, tra le quali intercorre una relazione di piena compatibilità perché, la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a condotta tipizzata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato. Quindi, siccome nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p. – che si fonda sulla comparazione della struttura astratta della fattispecie – non si verifica l'assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato, in assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra le fattispecie.

Un secondo orientamento, invece, ha affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p. posto che, trattandosi di un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p. assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2020, n. 30931). Ciò che aggrava il delitto di omicidio, dunque, non è il fatto che esso sia commesso dallo stalker in quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa; in tal senso militerebbero i lavori parlamentari, nel corso del quali si è riconosciuta la necessità di una connessione tra i due fatti tale da giustificare la severa pena dell'ergastolo, e la volontà del legislatore di reprimere un allarmante fenomeno sociale che vedeva In costante aumento il numero di omicidi consumati al danni delle vittime di atti persecutori, obiettivo che è stato perseguito con l'Introduzione di una specifica aggravante che comporta la pena dell'ergastolo. 

Dirimendo il contrasto sul punto, le Sezioni Unite hanno così concluso: la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma 1, n. 5.1 c.p. – punito con la pena edittale dell'ergastolo –, integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p. in ragione della unitarietà del fatto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 c.p.
  • Art. 84 c.p.
  • Art. 575 c.p.
  • Art. 576 c.p.
  • Art. 612-bis c.p.