libero accesso

Diritto processuale penale

28 | 04 | 2022

Stalking: automatica l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 16272, udienza 5 aprile 2022, depositata il 28 aprile 2022 ha stabilito che per i reati di violenza di genere indicati dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, alla parte civile costituitasi va riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito e senza la produzione di copie di documenti di riconoscimento o autocertificazioni dell’iscrizione dell’avvocato nel registro del gratuito patrocinio.

I giudici di legittimità hanno affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115 del 2002 a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione ai sensi del successivo articolo 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497).

Tale lettura è imposta dalla ratio della norma, posto la precisa scelta di politica criminale tesa alla tutela delle vittime e all’incoraggiamento a denunciare di conseguenza ad accedere alla giustizia favorendo la gratuità dell’assistenza legale.

A fugare ogni possibile dubbio interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati dalla norma medesima.

Va dunque ribadito il principio che in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per uno dei reati indicati dall’art. 76 comma 4-ter, d.P.R. 115 del 2002, la persona offesa deve essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo e non deve produrre copia dei documenti di riconoscimento personali e dei suoi familiari.

Nemmeno vi è alcuna norma che gli imponga “l’autocertificazione che l’avvocato risulta iscritto nel registro del gratuito patrocinio”, essendo tale elenco pubblico e la circostanza agevolmente verificabile dal giudice.

In ultimo, anche qualora non si vertesse in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 76 comma 4-ter, d.P.R. 115/02, a nulla servirebbe la richiesta produzione dell’attestazione ISEE che è superflua in quanto per la determinazione del limite del reddito deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 76, d.P.R. 115 del 30 maggio 2002