Diritto processuale penale
Impugnazione
28 | 04 | 2022
Appello: il difetto di specificità dei motivi
Riccardo Radi
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 16286, udienza 17 dicembre 2021, depositata il 28 aprile 2022 si è occupata dell'inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.
La Suprema Corte ha stabilito che il giudice non può dichiarare inammissibile l’appello ritenendo non specifici i motivi in base all’articolo 581 c.p.p., modificato dalla c.d. Riforma Orlando del 2017, quando risponde in motivazione ai singoli motivi ritenendoli infondati così riconoscendoli di fatto pertinenti e specifici.
Il giudice di appello, a seguito della riforma dell’articolo 581 c.p.p. da parte della L. 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado.
Così, in applicazione del principio, la Cassazione, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili (Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2021, n. 36533).
L’appello costituisce un’impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed “attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” (art. 597, comma 1 c.p.p.).
Ne consegue che deve essere cassata senza rinvio la sentenza d’appello che dichiara inammissibile il gravame e disposta la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l’ulteriore corso, dovendosi ritenere che l’appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi soltanto quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: ne consegue che non si può ritenere inammissibile l’appello laddove il giudice di secondo grado ha risposto a singoli motivi di gravame, ritenendoli infondati, con la logica conseguenza di averne riconosciuto la pertinenza e la specificità.
Riferimenti Normativi: