Diritto penale
Reati in generale
28 | 04 | 2022
La punibilità del contributo psichico nelle azioni criminose collettive
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 16310 del 16 dicembre 2021 (dep. 28 aprile 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui nelle azioni collettive, la compartecipazione a singole fasi – anche se preparatorie – di una condotta complessa accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori la volontà collettiva di pervenire nel modo più agevole possibile al risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalità psichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso a stabilizzare e rafforzare un proposito criminoso (Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478).
In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti è di per sé fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell' art. 110 c.p. (Cass. pen., sez. I, 6 luglio 1987, n. 8193 secondo cui tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione; v. altresì Cass. pen., sez. I, 5 maggio 1993, n. 4612, secondo cui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato).
Non a caso, nella giurisprudenza di legittimità è costante l'insegnamento per cui nelle azioni collettive a consumazione prolungata il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è ritenuto sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un 'quid pluris' consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva dell'illecito (Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1997, n. 8980).
Dunque, conclude la Suprema Corte, l'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti in frazioni esecutive della deliberazione, al di là della attribuzione del gesto finale di consumazione del reato. Per essere punibile ai sensi dell'art.110 c.p. il contributo psichico, al di là della ipotesi dell'istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispetto all'evento preso di mira e deve - in qualsiasi modo - risultare idoneo a realizzare una semplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell'azione collettiva. Le forme espressive della agevolazione possono risultare sia meramente verbali che accompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica.
Riferimenti Normativi: