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Diritto civile

Obbligazioni

16 | 07 | 2021

La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta

Flaminia Schiavoni

Con ordinanza del 16 luglio 2021, n. 20398, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta.

All'esito di un ampio dibattito dottrinale, la giurisprudenza ha concluso che l'associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo dotato di una limitata capacità giuridica che, anche se privo di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna (v. Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2014, n. 12817).

Nel particolare caso dei gruppi parlamentari, la diversità giuridica tra i diversi gruppi e la reciproca autonomia escludono che il singolo gruppo, che si costituisce in una determinata legislatura, possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto; rimane, però, fermo che ogni gruppo, per il periodo in cui è esistito, è considerato responsabile di obbligazioni assunte attraverso i suoi organi, ad esempio nei confronti di un lavoratore.

Su un diverso piano opera la responsabilità di cui all'art. 38 c.c. che ha affiancato, alla responsabilità dell'ente, una responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione, creando, tra gli stessi, un vincolo di solidarietà in tutto assimilabile ad una fideiussione ex lege, diretta a tutelare i terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro. Inoltre, la responsabilità personale e solidale prevista dal comma 2 della norma, per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che, chi invoca in giudizio tale responsabilità, è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Tale responsabilità, inoltre, non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione; grava, di conseguenza, esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione (Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29733; Cass.  civ., sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 455). 

Per quanto concerne, poi, l’ipotesi di applicazione analogica alle associazioni non riconosciute delle norme dettate per le società (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1476), la Suprema Corte ha escluso che ricorra un fenomeno successorio, in base al fatto che, lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta e la sua confluenza con altra o in altra associazione non riconosciuta, non dà luogo ad una successione a titolo universale dell'organismo nato dall'unificazione, o di quello di confluenza, nei rapporti dell'associazione estinta, non configurandosi tale operazione come una fusione o un'incorporazione nel senso tecnico di cui all'art. 2501 c.c., in quanto l'estraneità di tali enti al regime di pubblicità nel registro delle imprese esclude la possibilità di dar corso agli adempimenti inderogabilmente prescritti dalla predetta disposizione ai fini della salvaguardia delle ragioni dei terzi (v. Cass. civ., sez. trib., 12 marzo 2007, n. 5746).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 38 c.c.
  • Art. 2501 c.c.