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Lavoro

10 | 06 | 2021

La responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dai dipendenti a causa della mancata adozione delle misure di tutela

Giulia Faillaci

Con ordinanza 10 giugno 2021, n. 16378, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa al risarcimento del danno spettante al lavoratore vittima di rapina nei casi in cui le misure adottate dal datore di lavoro mirino a tutelare il patrimonio della società ma non anche la sicurezza dei dipendenti.

Punto di partenza della pronuncia in esame è il principio sancito dall’art. 2087 c.c.,in base al quale il datore di lavoro è tenuto, nell’esercizio dell’impresa, ad adottare le misure che – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta di una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, imponendo all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione – e il mantenimento perfettamente funzionale – non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur non allo stesso direttamente collegati, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost), sia per il principio di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. in tema di neminem laedere (Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).

Ne consegue, sotto il profilo probatorio, che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, ma non anche la colpa di controparte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore di lavoro a dover provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile (Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2000, n. 14469).

La responsabilità in parola, quindi, lungi dall’essere di tipo oggettivo, deve basarsi sulla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. civ., sez lav., ord. 8 ottobre 2018, n. 24742) e sulla conseguente inidoneità delle concrete misure adottate a ostacolare il verificarsi di eventi lesivi della incolumità fisica dei dipendenti.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo il risarcimento del danno per l’infortunio lavorativo subito dalla dipendente vittima di una rapina avvenuta all'interno dell'ufficio postale presso il quale prestava servizio.

In particolare, l'ubicazione dell'ufficio postale – posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada – e la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell'ufficio, senza filtro di sicurezza, rendevano altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all'epoca frequenti. Le misure adottate dal datore di lavoro, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina, sono apparse, tuttavia, per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società, ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti, comportando il conseguente obbligo di risarcimento del danno patito dal lavoratore per la mancata adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 32 Cost.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1218 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2087 c.c.