Lavoro
10 | 06 | 2021
La responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dai dipendenti a causa della mancata adozione delle misure di tutela
Giulia Faillaci
Con ordinanza 10 giugno 2021, n. 16378, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa al risarcimento del
danno spettante al lavoratore vittima di rapina nei casi in cui le misure
adottate dal datore di lavoro mirino a tutelare il patrimonio della società ma
non anche la sicurezza dei dipendenti.
Punto di partenza della pronuncia in esame è il principio
sancito dall’art. 2087 c.c.,in base al quale il datore di lavoro è tenuto,
nell’esercizio dell’impresa, ad adottare le misure che – secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Si tratta di una norma di chiusura del sistema antinfortunistico,
imponendo all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei
dipendenti con l'adozione – e il mantenimento perfettamente funzionale – non solo
di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure
atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla
lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur non
allo stesso direttamente collegati, come le aggressioni conseguenti
all'attività criminosa di terzi, giustificandosi l'interpretazione estensiva
della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla
salute (art. 32 Cost), sia per il principio di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo
svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della
generica responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. in tema di neminem
laedere (Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Ne consegue, sotto il profilo probatorio, che incombe sul
lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa
svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale
danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra,
ma non anche la colpa di controparte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è
il debitore-datore di lavoro a dover provare che l'impossibilità della
prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio
che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile (Cass. civ.,
sez. lav., 7 novembre 2000, n. 14469).
La responsabilità in parola, quindi, lungi dall’essere di
tipo oggettivo, deve basarsi sulla violazione da parte del datore di lavoro
degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. civ., sez lav., ord. 8
ottobre 2018, n. 24742) e sulla conseguente inidoneità delle concrete misure
adottate a ostacolare il verificarsi di eventi lesivi della incolumità fisica
dei dipendenti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo il
risarcimento del danno per l’infortunio lavorativo subito dalla dipendente vittima
di una rapina avvenuta all'interno dell'ufficio postale presso il quale
prestava servizio.
In
particolare, l'ubicazione dell'ufficio postale – posto sotto i portici di un
condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla
strada – e la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali
dell'ufficio, senza filtro di sicurezza, rendevano altamente probabile il
verificarsi di rapine, peraltro all'epoca frequenti. Le misure adottate dal
datore di lavoro, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere
per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di
denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina, sono apparse, tuttavia, per lo
più idonee a tutelare il patrimonio della società, ma non anche funzionali a
garantire la sicurezza dei dipendenti, comportando il conseguente obbligo di
risarcimento del danno patito dal lavoratore per la mancata adozione, ai sensi
dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare
l'integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
Riferimenti Normativi: