Diritto penale
Delitti
27 | 04 | 2022
Il «dolo di aggressione» nel delitto di omicidio preterintenzionale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 16189 del 15 febbraio 2022 (dep. 27 aprile 2022), la quinta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di reati contro la persona, ha ricordato che l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando l'azione aggressiva dell’autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell’agente (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2011, n. 36135).
In particolare, deve esistere un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti Io sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall’agente (Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2012, n. 41017). Dunque, deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo. In tal senso deve, infatti, osservarsi come il legislatore abbia inteso specificamente prevedere e disciplinare tale fattispecie in quanto caratterizzata, rispetto ad altre fattispecie aggravate dall’evento morte, da atti di diretta aggressione all’integrità fisica del soggetto passivo e cioè da condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell’uccisione di colui che le subisce (Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2016, n. 35015). Pertanto, anche qualora l’azione violenta dell’imputato si atteggi a mera concausa dell’evento morte non voluto - come può accadere, ad esempio, nel caso in cui la vittima sia affetta ad esempio da patologie cardiache idonee a provocare arresti cardiocircolatori in condizioni di stress fisico o psicologico di cui l’agente non è a conoscenza - non può escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra gli atti diretti a commettere i delitti di percosse o lesioni ed il decesso della persona offesa. Invero, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., soltanto cause sopravvenute e da sole idonee a cagionare l’evento possono recidere il collegamento causale con l’aggressione fisica posta in essere dall‘imputato. Per tutti gli altri casi in cui intervengano concause preesistenti o simultanee, oppure anche sopravvenute ma non idonee a determinare da sole l’evento, in assenza delle percosse o lesioni, il nesso di causalità non ne verrà intaccato, pure se queste siano indipendenti dall’azione del colpevole. In proposito, la Corte ha evidenziato come non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell’imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato, perché non possono essere qualificate come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2011, n. 15220).
Tuttavia, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale ex art. 584 c.p., non è sufficiente la mera sommatoria della condotta dolosa di lesioni o percosse e del nesso causale con l’evento morte, essendo necessario un quid pluris identificato, nel “dolo di aggressione” perché espressione della volontà del soggetto agente, nel tenere la condotta di percosse o lesioni, non limitata alla mera provocazione della sensazione dolorosa, ma proiettata sulla causazione di una situazione di rischio e pericolo concreto per l’integrità fisica della persona offesa, non potendosi affermare sussistente in capo all’imputato un dolo comprendente una sfera di rischio ulteriore rispetto all’atto diretto a percuotere. Difatti, più volte la Corte ha affermato il principio secondo cui l’elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2012, n. 40389). In particolare, l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. La valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2006, n. 13673). In definitiva, la prevedibilità dell’evento morte è assorbita nel dolo dei reati di cui agli artt. 581 c.p. e 582 c.p. in ragione dell’omogeneità e della progressività dell’evento più grave rispetto ai meno gravi eventi effettivamente voluti dal soggetto agente.
Riferimenti Normativi: