Diritto processuale civile
Disposizioni generali
27 | 04 | 2022
La mancata comunicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore della parte ammessa non configura una rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 13197 del 27 aprile 2022, è intervenuta in tema di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai
sensi dell’art. 75, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ogni grado e per ogni
fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse.
Il relativo provvedimento, inoltre, come prevede il
successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del
merito o davanti al quale pende il processo. Infine, l'ammissione abilita alla
scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l'onorario e le spese
spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell'ordinario, dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può
essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85).
La fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa, perciò, con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell'elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell'ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività e non occorre che vi sia alcuna specifica rappresentazione negli atti del giudizio (Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1009), bastando, come detto, che il giudice abbia ricevuto dal C.O.A. la trasmissione di copia dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002).
Secondo la Suprema Corte, dunque, aveva errato il giudice investito della istanza di liquidazione dei compensi a ritenere che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione da parte del difensore della parte ammessa potesse configurare una rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, essendo il difensore in ogni caso privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136, d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2021, n. 8561).
Né avverso il decreto che abbia rigettato l’istanza di liquidazione del compenso di soggetto ammesso al patrocinio, per l’avvenuta rinuncia al beneficio, è esperibile il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. (il quale suppone pur sempre l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista), non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, quanto, appunto, di censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum.
Riferimenti Normativi: