Diritto penale
Delitti
27 | 04 | 2022
Stalking: il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non esclude il reato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 16185 del 14 febbraio 2022 (dep. 27 aprile 2022), la quinta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a occuparsi del reato di atti persecutori.
Ai sensi dell’art. 612-bis, comma 1, c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, risponde del delitto di atti persecutori chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2019, n. 36139).
Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2017, n. 57704, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).
Infine, conclude la Suprema Corte, nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2020, n. 17240).
Riferimenti Normativi: