Diritto processuale penale
Giudizio
26 | 04 | 2022
Dalla elezione di domicilio non può farsi discendere l’effettiva conoscenza del processo
Riccardo Radi
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15882 del 16 marzo 2022,
depositata il 26 aprile 2022, ha esaminato, in tema di rescissione del
giudicato, la valenza “omnibus” dell’elezione di domicilio.
Secondo i giudici di legittimità, al di là del dubbio
significato dell'affermazione per cui un mandato difensivo debba avere effetto
per tutti “i procedimenti incardinati in relazione ai fatti cui la stessa
nomina si riferisce”, dal momento che la nomina di un difensore non può essere
correlata ad un fatto ma ad un procedimento giudiziario scaturente da esso,
anche soltanto in via eventuale e potenziale, va rilevato, anzitutto, che tale
valenza - per così dire - omnibus dell'incarico conferito al difensore comunque
non si riverbera sull'eventuale dichiarazione od elezione di domicilio,
ancorché materialmente contenuta in un unico atto.
Per giurisprudenza di legittimità costante, oltre che
coerente all'esigenza di effettività del diritto di difesa, l'elezione o
dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci, infatti, unicamente
nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate (Cass. pen., sez.
II, 14 maggio 2019, n. 37479; Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2013, n. 28691;
Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 49498).
Nella materia, poi, la Corte di cassazione ha già avuto modo
di fissare il principio generale per cui l'effettiva conoscenza del
procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento
formale di "vocatio in iudicium" (Cass. pen., sez. un., 28 febbraio
2019, n. 28912; principio ribadito da sez. un., n. 23948 del 28 novembre 2019).
E, nel solco di tale arresto, con specifico riferimento ad
un'ipotesi del tutto analoga a quella in rassegna, è stato specificato che, in
tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza non può desumersi
dalla mera dichiarazione od elezione di domicilio operata nella fase delle
indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto
introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso
dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto: ciò in quanto la
notifica della vocatio in iudicium effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4,
c.p.p., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non
consente di ritenere la sicura conoscenza del processo da parte dell'imputato
(Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2020, n. 21997; in termini, Cass. pen., sez.
VI, 19 settembre 2019, n. 43140 e, più di recente, Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre
2021, n. 3929).
L'art. 629-bis, comma 1, c.p.p., infatti, al pari del precedente art. 420-bis, comma 4, stesso codice dà rilevanza alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato.
Nel rispetto delle fonti sovranazionali, così come interpretate dalle competenti Corti (Corte EDU, sentenza 18/05/2004, Somogyi c. Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovic c. Italia), ma anche come recepite nel nostro ordinamento (ad esempio, l'art. 19, legge n. 69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo), la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto. Solo in questo caso, infatti, quel difetto di conoscenza potrà reputarsi “colpevole”, come il predetto art. 629-bis richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato (o l'art. 420-bis per superare le decadenze probatorie verificatesi nel processo); non anche, invece, qualora esso sia ascrivibile ad una condotta semplicemente negligente di costui. Ne consegue, per l'ipotesi - che qui interessa - della dichiarazione od elezione di domicilio, che la stessa potrà essere intesa quale espediente per sottrarsi al processo, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione. Non potrà dirsi tale, invece, per il sol fatto che l'imputato abbia soltanto dimenticato di comunicare, magari a distanza di anni dalla relativa dichiarazione od elezione, un sopravvenuto mutamento di domicilio. Si tratta, all'evidenza, di questione da risolversi sul piano della prova, in ragione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali poter desumere la dimostrazione logica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Riferimenti Normativi: