Diritto penale
Reati in generale
16 | 07 | 2021
La rilevanza dello stato di tossicodipendenza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Giorgio Crisciotti
Con
sentenza n. 27644 del 15 giugno 2021 (dep. 16 luglio 2021), la seconda sezione penale
della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la tematica della rilevanza dello
stato di tossicodipendenza al fine della concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Nel
giudizio di merito, la Corte territoriale aveva rinnovato il diniego delle attenuanti
generiche sulla base dell’esistenza di precedenti specifici a carico del
pervenuto; l’accertata condizione di tossicodipendenza, invece, aveva portato alla
riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art.
73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il
provvedimento impugnato, osserva la Corte, ha posto a fondamento del diniego
delle circostanze di cui all’art. 62-bis c.p. l'assenza di elementi meritevoli
d'apprezzamento, al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria, essendo, lo stato
di tossicodipendenza, già apprezzato in sede di qualificazione del fatto, né sono
emersi, dal comportamento postfattuale del prevenuto, dati suscettibili di
positivo scrutinio.
Non
può essere condivisa la tesi secondo cui l'accertata condizione di tossicodipendenza
dell’imputato, avendone condizionato la condotta, avrebbe dovuto comportare
l'irrilevanza dei precedenti, quantomeno specifici, e la concessione delle
circostanza attenuanti generiche.
La
giurisprudenza di legittimità, invero, ha chiarito in più occasioni che lo
stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante
dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti
generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, pur
potendo concorrere a determinare quel complesso di elementi – oggettivi e
soggettivi – non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in
considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto (Cass.
pen., sez. II, 21 novembre 2019, n. 2456; Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2011,
n. 44878).
Siffatta condizione, in ogni caso, non può ragionevolmente privare di valore la biografia criminale dell'imputato, elidendo, ai fini delle determinazioni sulla commisurazione della pena, la peculiare pregnanza della recidivanza specifica.
L'assunzione dello stato di tossicodipendenza quale movente del comportamento criminoso, osserva la Corte, non può – come già osservato in passato (Cass. pen., sez. II, 21 novembre 1986, n. 5498) – risolversi nell'aspettativa, se non nella pretesa, di un trattamento sanzionatorio di favore in mancanza di comportamenti che attestino un fattivo impegno per la rimozione della stessa.
Riferimenti Normativi: