Diritto penale
Delitti
21 | 04 | 2022
Associazione dedita al narcotraffico: elementi necessari per la configurabilità
Riccardo Radi
La quarta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 15495 del 25 novembre 2022, depositata il 21 aprile 2022, ha ribadito gli
elementi necessari per la configurabilità dell’associazione dedita al
narcotraffico.
Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 7387; Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2013, n. 44183). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2019, n. 19146). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2013, n. 16540; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2012, n. 9061).
Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2016, n. 53000), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2016, n. 19435). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 28252, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 14954; Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2014, n. 42537). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 2013, n. 50133; Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 11733).
Riferimenti Normativi: