Diritto civile
Persone e Famiglia
11 | 03 | 2022
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 8049 dell'11 marzo 2022, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha fatto il punto sull’obbligo di mantenimento
del figlio maggiorenne che svolga attività lavorativa.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività
retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo
determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del
figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di
mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è
idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza
economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla
ridotta misura della retribuzione (Cass. civ. 40282 del 2021).
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente
superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito
titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente
autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui
realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione
dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti
di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi
nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita
dell'individuo bisognoso" (Cass. civ. 38366 del 2021).
Già era stato chiarito, in precedenza, che l'obbligo del
genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non
può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il
diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto
educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori)
aspirazioni (Cass. civ. 17183 del 2020; Cass. civ. 13 ottobre 2021, n. 27904;
cfr. anche Cass. civ. n. 32529 del 14 dicembre 2018).
Peraltro, da tempo, la Suprema Corte aveva precisato l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 c.c. nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (Cass. civ. 7990 del 1996; Cass. civ. 2289 del 2001; Cass. civ., 23596 del 2006; Cass. civ. 1773 del 2012; Cass. civ. 12592 del 2016).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto, quindi, al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Riferimenti Normativi: