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Diritto penale

Delitti

21 | 04 | 2022

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in caso di interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 15625 del 24 marzo 2022 (dep. 21 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in caso di interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi.

L’art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Il concetto di rapporto familiare quale presupposto del reato di maltrattamenti e la interrelazione con la effettiva convivenza in presenza di una famiglia fondata sul matrimonio e in assenza di provvedimenti formali di separazione o di divorzio, si declinano diversamente dal caso in cui le condotte abusanti si innestano su un rapporto familiare di fatto, al quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. fa riferimento nella parte in cui - a seguito della modifica apportata con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 - ha inserito nella previsione del codice il riferimento alla persona "comunque convivente".

In presenza del matrimonio, che impegna i coniugi ad osservare obblighi di assistenza e solidarietà nei rapporti tra loro e con i figli, è pacifico, sulla base delle norme di diritto civile che regolano la fase patologica del rapporto coniugale e familiare in generale attraverso gli istituti della separazione legale e del divorzio, che tali obblighi restano immutati anche nella fase di separazione di fatto con la conseguenza che la loro violazione, che assurga a condotta abusante, rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 572 c.p. che, come noto, costituisce un reato contro l'assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. In tal caso i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante.

Dunque, conclude la Suprema Corte, deve escludersi che il reato di cui all'art. 572 c.p. non sussista per effetto della interruzione del rapporto di convivenza fra i coniugi, sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere "diverse" le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 571 c.p.
  • Art. 572 c.p.