Diritto penale
Delitti
16 | 07 | 2021
La minorata difesa della vittima in età avanzata nel reato di truffa
Giacomo Zurlo
La
seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27649 del 9
marzo 2021 (dep. 16 luglio 2021), ha indicato i presupposti per la
contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis c.p.
in relazione a vittime in età avanzata (nella fattispecie, l'autore del reato,
qualificatosi quale Carabiniere, aveva ottenuto la consegna della somma di 1.000,00
euro dall'anziana vittima di anni 88, per l'asserito sinistro stradale commesso
dal nipote).
Ebbene,
per giurisprudenza costante deve escludersi la presunzione assoluta di minorata
difesa della vittima in relazione all'avanzata età anagrafica (Cass. pen., sez.
II, 22 ottobre 2019, n. 47186).
L'età
della persona offesa non può essere ritenuta elemento di per sé solo
sufficiente a integrare la circostanza aggravante in esame, ove non
accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di
ridotto livello culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento
critico della realtà (Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2008, n. 39023).
Ai
fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., va comunque
considerata anche la debolezza fisica dovuta all'età senile, che impedisce il
tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza
fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma
o altro mezzo intimidatorio (Cass. pen., sez. II, 21 giugno 1983, n. 1790).
Dopo la modifica dell'art. 61 n. 5 c.p., a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009, in epoca ben antecedente alle condotte contestate, deve oggi ritenersi che l'approfittamento di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare precipua rilevanza a una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997).
E pertanto, ha concluso la Suprema Corte, nella fattispecie in esame caratterizzata dall'età particolarmente avanzata delle persone offese (87 e 88 anni), ai fini della sussistenza o meno dell'aggravante contestata, il tribunale avrebbe dovuto verificare se si fosse o meno in presenza di una menomazione della capacità di percezione e della correlativa reazione e contrasto all'azione antigiuridica da parte delle vittime, avuto riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona giovane nei confronti del finto maresciallo e/o del finto avvocato amico di famiglia, accertando quindi se, astrattamente, in altre condizioni di persona e di luogo, la condotta criminosa posta in essere dall'indagato avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se fosse stata invece agevolata dalla scarsa lucidità, quindi dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità.
Avrebbe dovuto altresì verificare, alla luce delle circostanze di fatto, se nelle persone offese vi fosse una diminuzione dell'apprezzamento critico della realtà e una menomata capacità di reazione alla condotta antigiuridica posta in essere dall'autore dei reati in questione, e ciò non trascurando di considerare anche l'età molto avanzata, dalla quale certamente consegue - pur in soggetti mentalmente lucidi e autosufficienti - una maggiore fragilità fisica ed emotiva, soprattutto in situazioni di forte ansia e preoccupazione per notizie allarmanti sulla salute dei propri familiari o sul loro coinvolgimento in sinistri stradali e/o altri contesti critici con conseguenze dannose.
Riferimenti Normativi: