Diritto penale
Delitti
18 | 03 | 2022
«Stalking»: per l'aggravante della «relazione affettiva» con la vittima è sufficiente qualsiasi legame di significativa frequentazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 9406 del 25 gennaio 2022 (dep. 18 marzo 2022), la quinta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di atti persecutori, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito all'aggravante dell'esservi una relazione sentimentale tra vittima ed autore dei reati.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia (Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920).
L'aggravante, infatti, è volta a sancire un maggior disvalore per quelle condotte che, approfittando di un coinvolgimento personale tra l'agente e la vittima del reato di stalking (la relazione affettiva, appunto, latamente intesa), giungono alla persecuzione della persona offesa mediante la devianza del rapporto di fiducia instaurato dalla frequentazione, sia essa intesa come abitudine a frequentarsi a sfondo solo sessuale ovvero con un più profondo coinvolgimento sentimentale: tale distinzione, invero, appartiene alle considerazioni intime dei protagonisti del rapporto, considerazioni che esulano dalla nozione oggettiva della circostanza aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 2, c.p., per come sopra descritta.
Del resto, anche in tema di violenza sessuale, si è affermato il principio, ribadito nella pronuncia in esame in relazione al delitto di atti persecutori, che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p. sussiste "relazione affettiva" quando il soggetto attivo possieda o abbia posseduto determinate qualità soggettive che, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della "relazione", facilitino il delitto, consentendo all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti e l'accesso violento o abusivo nella sfera più intima di quest'ultima (Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2018, n. 42424).
In motivazione, tale pronuncia ha chiarito che deve risultare l'esistenza di un legame stretto tra l'abusante e la vittima, dal quale sia scaturito, quantunque per un breve lasso di tempo, una comunanza di sentimenti che, se anche non sfociati in rapporti sessuali, si siano tradotti in un idem sentire o nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni configurabili anche in modo alternativo tra loro che non costituiscono prerogativa delle sole coppie conviventi.
Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, il legame esistito con la vittima, anche se "limitato" alla sola sfera sessuale e senza coinvolgimento di stabile affettività, si è tradotto in un'identità e comunanza di sentire, per quanto circoscritta nel tempo, e nell'assunzione, necessariamente ed anche via solo potenziale, di doveri di reciproca, umana solidarietà, a prescindere da qualsiasi convivenza o dalle intenzioni per il futuro sentimentale del rapporto interpersonale. Dunque, un legame interpersonale tra persecutore e vittima era indubbiamente esistente, a prescindere dalla percezione della sua natura che avesse il ricorrente, dalla sua connotazione di stabilità o serietà di intenti rispetto ad un futuro reciproco impegno ed in disparte qualsiasi considerazione collegata alla profondità dei sentimenti affettivi nutriti dai soggetti coinvolti nel rapporto.
In conclusione, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o durata della "relazione", che faciliti il delitto, consentendo all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti.
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