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Diritto penale

Delitti

22 | 04 | 2022

I concetti di «sfruttamento» e di «stato di bisogno» nella tutela penale del lavoratore

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 15684 dell’11 novembre 2021 (dep. 22 aprile 2022), la quarta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a occuparsi del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il reato di cui all'art. 603-bis c.p. è caratterizzato dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27582).

La ricorrenza di una sola delle circostanze sintomatiche integra gli estremi dello sfruttamento, mentre in relazione alla violazione dei contratti collettivi in tema di salario e delle disposizioni relative all'orario (di natura pattizia o normativa) occorre la reiterazione della condotta. Il mero e isolato inadempimento, pertanto, non è penalmente rilevante. Per aversi reiterazione, la condotta deve essere posta in essere nei confronti del singolo lavoratore, non essendo tale l'isolata violazione nei confronti di una pluralità di lavoratori, che configura semplicemente una pluralità di singoli inadempimenti, nei confronti di molteplici soggetti. Ancora, il testo normativo suggerisce, non individuando il numero minimo dei lavoratori in relazione ai quali debbono realizzarsi i comportamenti integranti sfruttamento, che la condotta sia punibile ancorché riguardi un solo lavoratore.

Distinto dallo sfruttamento appare il concetto di approfittamento dello stato di bisogno, presupposto quest'ultimo che deve ricorrere affinché la condotta di sfruttamento sia punibile. Anche in tal caso il legislatore non definisce la nozione, pur richiedendo che lo sfruttamento derivi dallo stato di bisogno, il quale, quindi, deve essere noto ed oggetto del vantaggio che il reclutatore o l'utilizzatore tendono a realizzare proprio attraverso l'imposizione di quelle condizioni lavorative che indicano lo sfruttamento. Con l'art. 603-bis c.p., il legislatore ha scelto di utilizzare la locuzione "stato di bisogno", già usata nel nostro ordinamento con riferimento ad istituti civilistici ed altri reati (quali, ad esempio, l'usura nell'originaria configurazione) e non quella "posizione di vulnerabilità" di matrice sovranazionale (cfr. art. 3 del Protocollo traffiking e la nota dei lavori preparatori; art. 2 direttiva 2011/36/EU), che, nell'art. 1 della decisione del Consiglio UE del 19 luglio 2002, n. 629, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, è definita come la situazione in cui la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Al contrario, nella formulazione dell'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù), si è fatto espressamente riferimento alla posizione di vulnerabilità della vittima. Tale scelta lessicale comporta che - nell'individuare lo stato di bisogno - non occorra indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un'altra effettiva e accettabile scelta, diversa dall'accettazione dell'abuso - indagine che, anche nella fattispecie di cui all'art. 600 c.p., è alternativa rispetto alla verifica di altre e diverse situazioni di debolezza della vittima, specificamente indicate dal legislatore. Lo stato di bisogno, infatti, non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441).

Alla luce di tali considerazioni, la condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603-bis c.p., avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, economica o di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito. Non è sufficiente, dunque, la ricorrenza dei sintomi dello sfruttamento, come indicati dall'art. 603-bis, comma 3, c.p., ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 600 c.p.
  • Art. 603-bis c.p.