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Diritto civile

Obbligazioni

22 | 04 | 2022

Il danno risarcibile in caso di acquisto di titoli ad alto rischio senza le adeguate informazioni al cliente

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 12948 del 22 aprile 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di danno risarcibile in caso di violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste «nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato»: danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, ma sempre se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio (nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità) (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864; il principio è richiamato dalla giurisprudenza successiva: si vedano Cass. 27 aprile 2018, n. 10286 e Cass. 14 novembre 2018, n. 29353).

Ora, nel caso di specie, i giudici di merito, nell’escludere il risarcimento del danno, si è limitata a valorizzare l’aumento di valore dei titoli che erano stati offerti all’investitrice con la proposta di scambio formulata dalla Repubblica Argentina, da ciò desumendo la «noncuranza con cui la cliente aveva gestito il proprio patrimonio non avendo fatto nulla per limitare le perdite». In tal modo, il giudice distrettuale ha fatto applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia indagare se fosse conforme a ordinaria diligenza l’adesione ad un’offerta che avrebbe portato la cliente della banca a ricevere dall’emittente non già una contropartita in denaro, ma altri titoli, emessi dallo stesso Stato sovrano da cui aveva acquistato il prodotto finanziario per cui è causa.

La Corte di merito ha avuto cioè il torto di individuare un automatismo tra il rifiuto dell’offerta di scambio e l’elisione del risarcimento conseguente all’apprezzamento dei titoli che avrebbero potuto entrare nel portafoglio dell’investitrice. Essa, di contro, avrebbe dovuto anzitutto verificare se il rifiuto dell’offerta risultasse o meno contrario all’ordinaria diligenza: se, in altri termini, potesse rimproverarsi all’investitrice di non aver riposto fiducia in un titolo avente la medesima provenienza di quello precedentemente entrato nel proprio portafoglio, e il cui acquisto si era rivelato fallimentare; ciò alla luce del principio per cui l'ordinaria diligenza richiesta dall’art. 1227, comma 2, c.c. ricomprende soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (per tutte: Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750). 

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: posto che l’art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone allo stesso una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, in cui sono ricomprese quelle sole attività che non siano per lui gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, la mancata adesione dell’investitore a un’offerta pubblica di scambio di titoli in tanto può assumere rilievo, ai fini della positiva applicazione della detta norma, in quanto tale condotta, nelle circostanze date, debba ritenersi non giustificata dalla ragionevole sfiducia dello stesso investitore verso titoli aventi la medesima provenienza di quelli in precedenza acquistati e caduti in default.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1227 c.c.