Diritto processuale penale
Impugnazione
16 | 07 | 2021
L’esclusione del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione di chi abbia concorso a darvi causa
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27475 del 2 luglio 2021 (dep. 16 luglio
2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito i
presupposti per il riconoscimento del diritto di equa riparazione per ingiusta
detenzione di cui all’art. 314 c.p.p..
Tale norma prevede, al comma 1, che chi è stato prosciolto
con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso
il fatto, perché́ il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita,
qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Costituisce, dunque, causa impeditiva all'affermazione del
diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa
grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di
tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa
riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente
dalla deduzione della parte (Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2002, n. 34181).
Deve intendersi dolosa – conseguentemente idonea ad escludere
la sussistenza del diritto all'indennizzo – non solo la condotta volta alla
realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali,
sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta
consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento
riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza
comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e
di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità,
ragionevolmente ritenuta in pericolo (Cass. pen., sez. un., 13 dicembre 1995, n.
43).
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p.,
deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella
condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere – per evidente,
macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,
regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non
voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si
sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà o nella
mancata revoca di uno già emesso.
Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della
condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per
ingiusta detenzione – consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa
grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia
cautelare –, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che
successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento
della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Cass.
pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 32383).
Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2013, n. 51779).
In conclusione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere – per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari –, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
Riferimenti Normativi: