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Diritto processuale penale

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19 | 04 | 2022

MAE: la Corte di Giustizia chiamata a decidere sulla compatibilità tra la consegna delle madri di prole minorenne convivente e il «best interest of the child»

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 15143 del 14 gennaio 2022 (dep. 19 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di mandato di arresto europeo, ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, le seguenti questioni pregiudiziali: - se l’art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; - se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il “best interest of the child”.

Nello spirito di leale cooperazione tra corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali - obiettivo questo di primaria importanza in materie oggetto di armonizzazione normativa (Corte cost., ord., 10 maggio 2019, n. 117)-, è, infatti, necessario stabilire, mediante proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se la consegna, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, di una madre di figlio minorenne con lei convivente sia conforme o meno ai diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, interpretata in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall'art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti.

Difatti, osserva la Suprema Corte, posto che il diritto alla vita privata e familiare, la protezione dell'infanzia e il diritto del minore a scelte operate nel suo best interest trovano pari riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea così come nella Costituzione italiana, si è, invero, al cospetto di un caso di c.d. doppia pregiudizialità, che richiede al giudice italiano un'attenta valutazione circa l'opzione tra rinvio pregiudiziale e scrutinio di costituzionalità alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 19 febbraio 2019, n. 20). Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di optare per la pregiudiziale sovranazionale, anche indipendentemente dall'obbligo del giudice di ultima istanza di sollevare questione innanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (da ultimo: Corte giustizia, 6/10/2021, in causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multisevizi), proprio in ragione della necessità prioritaria di chiarire lo standard di tutela comune offerto sul punto dal diritto dell'Unione.

L'interpretazione della Corte di giustizia, peraltro, nel silenzio della L. n. 69 del 22 aprile 2005 sulla disciplina della consegna delle madri di prole minorenne convivente, potrebbe risultare idonea a tutelare i diritti fondamentali in gioco senza necessità di procedere ad alcuna dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni della legge di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia si rende necessario, peraltro, anche per pervenire a una interpretazione uniforme del diritto dell'Unione sul punto. La Corte suprema del Regno Unito ha, infatti, rifiutato la consegna di madri in esecuzione di un mandato di arresto europeo, in quanto l'interferenza con il diritto alla vita familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione EDU non può ritenersi proporzionata se non quando l'interesse superiore del minore, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la CDFUE, abbia ricevuto una considerazione primaria (Corte Suprema del Regno Unito, 20 giugno 2012, HH e PH contro Vice Procuratore della Repubblica italiana, Genova; FK contro Autorità giudiziaria polacca [2012] UKSC 25).

La proposizione del ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia, peraltro, non esclude il ricorso alla Corte costituzionale nel caso in cui una norma della disciplina di attuazione, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., non consenta di garantire lo standard europeo dei diritti fondamentali o anche nel caso in cui questo standard risulti contrastante con l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 11 Cost.
  • Art. 117 Cost.
  • Art. 8 CEDU
  • Art. 52 CDFUE
  • Art. 267 TFUE
  • Art. 1 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Art. 3 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Art. 4 decisione quadro 2002/584/GAI