Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
21 | 04 | 2022
Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (cosiddetta «divisione endoesecutiva»)
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 12703 del 21 aprile 2022, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in via
generale, «nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da
titoli diversi non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti
sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli
una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale
a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri
diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e
nell’ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi
alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono
inclusi; è possibile procedere a un’unica divisione invece che a tante divisioni
quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve
trovare titolo in uno specifico negozio – che ove, riguardante beni immobili,
deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” – con il quale si attui il
conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza,
la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado
può sollevare la questione in grado di appello» (Cass. civ., sez. II, 7 giugno
2019, n. 15494; conf.: Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27645; Cass.
civ., sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25756; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009,
n. 3029).
Peraltro, ha ricordato la Suprema Corte, «in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore dell’oggetto dell’esecuzione» (Cass. civ., sez. VI-3, 19 marzo 2013, n. 6809; conf.: Cass. civ., sez. III, 13 agosto 1964, n. 2308; Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 1967, n. 2615).
Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. “divisione endoesecutiva”) – ha concluso la Suprema Corte – ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2021, n. 22210; nel medesimo senso, per l’autonomia funzionale del giudizio di “divisione endoesecutiva”, cfr. altresì: Cass. civ., sez. VI-2, 2 ottobre 2020, n. 21218).
Riferimenti Normativi: