Diritto processuale penale
Esecuzione
15 | 07 | 2021
Le Sezioni Unite chiariscono il limite temporale per la applicabilità della confisca obbligatoria ex art. 240-bis c.p.
Sonia Grassi
Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27421 del 25 febbraio
2021 (depositata il 15 luglio 2021), si sono pronunciate sulla questione relativa
alla individuazione del limite temporale per la applicabilità della confisca
obbligatoria prevista dall’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306
(ora art. 240-bis c.p.)
In
particolare, il quesito posto all’attenzione della Corte attiene alla confiscabilità,
ai sensi della menzionata disposizione, in fase esecutiva, dei beni riferibili
al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento
della pronuncia di condanna per il c.d. reato "spia" ovvero successivamente,
salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca
posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima.
La
questione ha ricevuto soluzioni opposte nella giurisprudenza della Corte.
Un primo indirizzo interpretativo, sostenuto anche da parte della dottrina, ritiene che siano confiscabili soltanto i beni esistenti al momento della pronuncia della sentenza di condanna per il reato presupposto, salvo che ulteriori valori ed utilità, pervenuti al condannato in epoca successiva, costituiscano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili in precedenza.
Sin dalle prime pronunce ascrivibili a questo orientamento, si è ritenuto che ammettere l'ablazione di beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna significa negare ogni distinzione fra confisca obbligatoria ex art. 12-sexies D.L. cit. e confisca di prevenzione e riconoscere la possibilità di monitorare il patrimonio del reo attraverso indagini patrimoniali, condotte in fase di esecuzione senza limiti temporali, analogamente a quanto disposto per il settore della prevenzione dall'art. 19, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Inoltre, in tale ipotesi si finirebbe per gravare il giudice dell'esecuzione dell'accertamento tipico del giudizio di cognizione ed in termini ancora più estesi rispetto alla sede processuale di accertamento della responsabilità in ordine al "reato-spia". Poiché, invece, la confisca atipica presuppone il giudizio di colpevolezza del reo e viene adottata in sede esecutiva in funzione surrogatoria della mancata pronuncia del giudice della cognizione, il limite temporale per poterla disporre coincide con il momento della pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento, non con quello del suo passaggio in giudicato, pena lo stravolgimento dei confini che l'ordinamento processuale assegna alla giurisdizione esecutiva.
Altro orientamento assume che la confisca atipica può aggredire, in sede esecutiva, anche beni pervenuti nel patrimonio del condannato fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto. La citata sentenza muove dalla premessa che la confisca ex art. 12-sexies cit. è strumento di privazione della ricchezza accumulata dal soggetto in quanto condannato per determinate gravi fattispecie di reato e non derivata dalla commissione dell'illecito penale e che, pertanto, non assume rilievo il nesso pertinenziale tra reato e bene e nemmeno il momento di acquisto di quanto da confiscare (precedente o successivo al reato per il quale è intervenuta condanna) così come non è nemmeno richiesto un giudizio di proporzione del suo valore rispetto al profitto ricavato.
Le Sezioni Unite, aderendo al primo orientamento, hanno affermato il principio di diritto a mente del quale il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. "reato-spia", salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.
Riferimenti Normativi: