Diritto penale
Reati in generale
21 | 04 | 2022
Immigrazione clandestina e reati commessi in «alto mare»: profili di giurisdizione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 15556 del 7 dicembre 2021 (dep. 21 aprile 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 c.p., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2021, n. 15084).
In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 D.L.vo n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354).
Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la questione di giurisdizione in merito al reato commesso in «alto mare», a bordo della nave carica di migranti diretta verso le coste italiane per espressa previsione del gruppo criminale organizzato operante in Libia, deve essere scrutinata alla luce delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, siglata a Palermo nel 2000, che, oltre ad essere stata emendata quanto al catalogo dei reati dai Protocolli addizionali contestualmente sottoscritti — tra cui quelli concernenti il traffico di migranti — stabilisce, all'art. 3, sotto la rubrica «ambito di applicazione», che, laddove i reati sono di natura transazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato, essa «si applica ... all'esercizio dell'azione penale per: ... b) i reati gravi, come da articolo 2 della presente Convenzione», intendendosi per «reato grave», ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, «la condotta che costituisce reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata», ipotesi in cui rientra certamente la morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. (Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2021, n. 31652). Le disposizioni convenzionali sono applicabili, in questa prospettiva, in attuazione dell'art. 7 c.p., che enumera i reati commessi all'estero e, nondimeno, incondizionatamente punibili in ragione della scelta politica compiuta dal legislatore, ivi compresi, precisa il n. 5), «ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana».
Ricorda la Corte di cassazione che la giurisprudenza ha fatto ricorso, in passato, alla previsione dell'art. 7, primo comma, n. 5, c.p. per affermare la giurisdizione italiana in relazione, tra l'altro, alla commissione in territorio estero di gravi fatti ai danni di cittadini o beni italiani, facendo riferimento proprio alle indicazioni promananti dalle convenzioni internazionali che impegnano l'Italia a combattere e reprimere i delicta juris gentium (Cass. pen., sez. I, 14 settembre 2015, n. 43696) e, più in generale, al cospetto dei criteri di collegamento introdotti per estendere il potere giurisdizionale dello Stato italiano da parte delle convenzioni internazionali cui lo Stato ha aderito.
Siffatta evenienza si verifica anche con riguardo alla Convenzione di Palermo là dove richiede, così specificando i criteri di collegamento che determinano l'applicabilità della legge italiana, che si tratti di un «reato grave», che ha avuto effetti sostanziali in Italia, commesso da un gruppo criminale organizzato. Tali puntuali indicazioni normative internazionali non richiedono, infatti, l'adozione di uno strumento attuativo di diritto interno, essendo esse sufficientemente chiare e direttamente applicabili in presenza della clausola di cui all'art. 7 c.p.
Riferimenti Normativi: