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Diritto processuale penale

20 | 04 | 2022

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla confisca in caso di intervenuta prescrizione per i fatti anteriori alla legge «Spazzacorrotti»

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 15229 del 16 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen".”.

La questione concernente il segmento temporale di possibile applicazione dell'art. 578-bis c.p.p., e, precisamente se questa disposizione sia applicabile anche alle confische disposte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 1, comma 4, lett. f), L. n. 3 del 2019, risulta controversa nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un orientamento, infatti, l'art. 578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Altro indirizzo, invece, afferma, dichiaratamente dissentendo dall'altro orientamento, che la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo.

Il contrasto, inoltre, si fonda su un profilo estremamente problematico, come riconosce Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2022, n. 7882, quale è quello della individuazione della natura sostanziale o processuale della disposizione che viene in rilievo, nella specie l'art. 578-bis c.p.p.

Per un verso, non sembra controverso che il legislatore possa prevedere l'applicazione e, quindi, il "mantenimento", della confisca per equivalente con una sentenza formalmente non di condanna. Del resto, nessuna decisione avanza dubbi della compatibilità costituzionale e "convenzionale" della disciplina fissata dall'art. 578-bis c.p.p., nel testo risultante per effetto dell'interpolazione recata dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019, con riguardo a confische per equivalente disposte in relazione a fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore di tale legge.

Per l'altro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la confisca di valore ha natura sostanzialmente punitiva, persino se applicata in conseguenza di illecito amministrativo, e, conseguentemente, «rientra nel raggio applicativo del principio di irretroattività della norma penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., principio che concerne non soltanto le pene definite come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili ai sensi dell'art. 7 CEDU» (così Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223).

Il profilo problematico, quindi, è se la disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., nella parte relativa alle confische di valore, per quanto inserita nel codice di procedura penale, sia o meno da comprendere nel novero di quelle che dettano "norme penali", agli effetti dell'art. 25, comma 2, c.p.

Se, infatti, si accede alla soluzione affermativa, l'art. 578-bis c.p.p.., nella parte relativa alle confische di valore, potrà essere riferito ai soli fatti successivi alla modifica di cui alla L. n. 3 del 2019.

Se, invece, si qualifica la disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., anche nella parte relativa alle confische di valore, come "norma processuale", sembra ipotizzabile una ben più ampia area cronologica di operatività della stessa, in applicazione del principio tempus regit actum.

Sulla scorta di tali considerazioni, la terza sezione ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, affinché queste compongano il contrasto sorto in giurisprudenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 25 Cost.
  • Art. 322-ter c.p.
  • Art. 578-bis c.p.p.
  • L. 9 gennaio 2019, n. 3