Diritto penale
20 | 04 | 2022
La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria
Riccardo Radi
Con sentenza n. 15272 dell’8 febbraio 2022 (dep. 20 aprile 2022), la quinta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di trattamento sanzionatorio, si è occupata della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
In particolare, ai sensi dell’art. 53, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
A mente del secondo comma della disposizione, inoltre, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare.
In caso di continuazione ex art. 81 c.p., quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 53 L. 689/1981 soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta sulla base di due criteri ritenuti errati dalla Suprema Corte: l’insufficiente deterrenza della sanzione pecuniaria risultante dalla conversione e la mancata rinunzia dell’imputato alla sospensione condizionale della pena.
I Giudici di legittimità hanno stabilito, in primo luogo, che il criterio di insufficiente deterrenza è generico perché non sono state esplicitate in ossequio all’articolo 133 c.p., le ragioni che, in relazione al caso concreto, imporrebbero di rigettare la richiesta di sostituzione, tenuto conto della personalità dell’imputato e dell’effettiva entità dell’illecito.
In secondo luogo, conclude la Corte, non di meno illegittimo è l’ulteriore riferimento operato dal giudice di merito alla mancata rinunzia dell’imputato alla sospensione condizionale concessagli, posto che il beneficio è compatibile con la pena sostitutiva che integra a tutti gli effetti una sanzione penale (Cass. pen., sez. II, 26 settembre 2018, n. 46757).
Riferimenti Normativi: