Diritto penale
Delitti
20 | 04 | 2022
Delitti contro l'incolumità pubblica: il reato colposo di frana
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 15181 del 15 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei delitti contro l’incolumità pubblica, con particolare riferimento al reato colposo di frana.
L'art. 449 c.p. reprime la causazione colposa degli eventi disastrosi preveduti dalle norme incriminatrici contenute nel capo primo, ad ulteriore dimostrazione della tutela rafforzata che il legislatore ha voluto accordare ad un bene fondamentale quale quello della pubblica incolumità, dimensione superindividuale e collettiva dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute, normalmente insidiato, peraltro, più da regole precauzionali che da forme di aggressione volontaria. Ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva (Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18977). L'art. 449 sanziona, cioè, la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo, tra le quali la frana ex art. 426 c.p.; è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 434 c.p. comma 2.
La nozione di disastro richiamata nelle varie ipotesi contenute nell'art. 449 c.p. è omogenea sul piano delle caratteristiche strutturali rispetto a quella prevista dai corrispondenti delitti dolosi.
Con specifico riferimento al reato colposo di frana di cui all'art. 426 e 449 c.p. si è quindi affermato che, in considerazione dell'operatività del principio di offensività, si deve attribuire alla nozione di “frana” contenuti che rendono l'evento idoneo a porre concretamente in pericolo l'incolumità pubblica, ancorché non sia richiesto l'accertamento di tale pericolo come elemento autonomo essenziale alla integrazione della fattispecie tipica, come nei reati di pericolo concreto (Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2018, n. 58349). È necessaria, cioè, una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto (Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2021, n. 35840).
Deve quindi ribadirsi che, anche per la verificazione dell'evento "frana" di cui all'art. 426 c.p., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall'art. 449 c.p.
E, come chiarito dalla giurisprudenza, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione.
L'evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone.
Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell'evento "frana" di cui all'art. 426 c.p., non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Non di meno, secondo l'orientamento consolidato, i reati di disastro colposo richiamati dall'art. 449 c.p., richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto.
Riferimenti Normativi: