Diritto processuale penale
19 | 04 | 2022
Il detenuto ha il diritto di partecipare all’udienza anche se lo chiede in difformità del modello legale
Riccardo Radi
Con sentenza n. 15139 dell’11 novembre 2021 (dep. 19 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il detenuto ha diritto a partecipare all'udienza anche nel caso in cui lo richieda con modalità difformi rispetto al modello legale.
In particolare, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile e/o irricevibile la richiesta di partecipare al processo presentata personalmente dal detenuto e non tramite il difensore in difformità del modello legale e senza il rispetto dei termini dei 15 giorni liberi.
Il comma 4 dell’art. 23-bis, L. 18 dicembre 2020, n. 176 prevede che la “richiesta di discussione orale è formulata dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipazione all’udienza”.
La Suprema Corte ha esaminato la questione se la previsione indicata imponga un requisito di ammissibilità, nel senso che la richiesta presentata personalmente – e non tramite il difensore - dall’imputato detenuto precluda a questi il diritto di partecipare al “suo” processo.
Ritenere, anche in assenza di una previsione espressa, la richiesta inammissibile o preclusa, rischia di limitare le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale, riducendole arbitrariamente, e, soprattutto rischia di limitare il diritto di difesa cioè, come nel caso di specie, il diritto dell’imputato di partecipare al “suo” processo.
Riferimenti Normativi: