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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

16 | 07 | 2021

La rilevazione etilometrica sul prelievo ematico e l’omesso avviso di farsi assistere da un difensore

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27429 del 24 giugno 2021 (dep. 16 luglio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. nell’ipotesi di nuovi accertamenti sul prelievo ematico eseguito presso il pronto soccorso.

Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. pen., sez. VI, 13 settembre 2016, n. 43894; Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458).

Quando l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore (Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3293).

Solo qualora l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scattano le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art.114 disp. att. c.p.p..

In epoca recente, tuttavia, detto orientamento ha subito un'evoluzione progressiva, il cui punto d'arrivo è di segno decisamente diverso rispetto a quello appena illustrato.

Ed invero, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso) ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11722): la ratio dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria ed è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. 

Sicché l'ipotesi in cui non occorre dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. 

Alla violazione dell’obbligo dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. – ammonisce la Suprema Corte – consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il prelievo ematico.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 114 disp. att. c.p.p.
  • Art. 356 c.p.p.