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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

13 | 04 | 2022

La determinazione della pena di un delitto tentato aggravato e il sindacato di legittimità su quella concordata dalle parti

Paolo Emilio De Simone

Con la sentenza n. 14320 del 23 febbraio 2022 (depositata il 13 aprile 2022) la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di ricapitolare le coordinate cui il giudice deve attenersi per la determinazione della pena di un delitto tentato aggravato e quando la stessa può essere soggetta al sindacato del giudice di legittimità nei casi di sua applicazione ex art. 444 c.p.p.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. I, del 25 febbraio 2021, n. 7557): a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 c.p.;  c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante.

Nondimeno, l'errore nella procedura di determinazione della pena non si traduce in via automatica nell'illegalità della stessa (deducibile in sede di legittimità), atteso che il concetto di «pena illegale» (cfr. Cass. pen., sez. U, del 19 luglio 2018, n. 40986, nonché Cass. pen., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040) inerisce alla pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice contestata, ponendosi, così, al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

Entro i richiamati limiti è ammesso il sindacato del giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena applicata ex art. 444 c.p.p. Invero, consolidato, ancorché risalente, orientamento di legittimità ha precisato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. V, del 23 gennaio 2019 n. 18304) donde la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi intermedi attraverso i quali si giunge al risultato finale, salvo che gli stessi approdino ad una pena illegale. Si è, in particolare, affermato che non è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, non proceda alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti e aggravanti, in quanto l'erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie; analogamente si è esclusa la sindacabilità per illegalità della pena della sentenza che abbia omesso di applicare l'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, ovvero abbia omesso l'indicazione dell'«iter» attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione prevista per il rito. Analogamente, anche nel caso in cui la pena applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un delitto tentato aggravato si stata frutto di un’errata modalità di calcolo (poiché, ad esempio, si è proceduto alla riduzione per il tentativo ex art. 56 c.p. prima dell'aumento per una circostanza aggravante) tale vizio non si traduce nell'illegalità della pena applicata e, pertanto, non è suscettibile di condurre all'annullamento della sentenza, trattandosi comunque di una pena conforme alla manifestazione di volontà espressa dalle parti.

Del resto, non va dimenticato che la natura propria del «patteggiamento», configurato quale negozio di natura processuale, porta a ritenere che lo stesso, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, non è suscettibile di revoca unilaterale ad opera delle parti che ne sono state artefici, le quali dunque non possono dolersi dell’erronea determinazione della pena proposta quando la stessa corrisponda alla manifestazione di volontà espressa e non sia segnata da abnormità che la pongano fuori dal sistema sanzionatorio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 444 c.p.p.